Fisco

Indici sintetici di affidabilità fiscale (Isa), pronti i 175 modelli definitivi

Entreranno nella dichiarazione Redditi 2019

giovedì 31 gennaio 2019 - Redazione Build News

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Sono online in veste definitiva sul sito dell’Agenzia delle Entrate i 175 modelli per l’applicazione dei nuovi Indici sintetici di affidabilità fiscale (Isa). Approvati ieri con provvedimento del direttore dell’Agenzia delle Entrate, i modelli dovranno essere compilati dai contribuenti che nel 2018 hanno esercitato in via prevalente una delle attività soggette agli indici e confluiranno nella dichiarazione Redditi 2019. Il provvedimento di oggi individua, inoltre, i dati da comunicare per il periodo d’imposta 2019. Gli indici di affidabilità fiscale, che subentrano agli studi di settore e ai parametri, riguardano varie attività economiche relative ai comparti agricoltura, manifattura, commercio, servizi e professioni. L’approvazione dei modelli, già disponibili in versione bozza sul sito internet dell’Agenzia delle Entrate, segue la pubblicazione in Gazzetta Ufficiale (G.U. del 4 gennaio 2019) del decreto del ministro dell’Economia e delle Finanze che ha approvato l’introduzione di 106 nuovi Isa, dopo i primi 69 introdotti nel marzo 2018. Con un secondo provvedimento pubblicato oggi viene inoltre fissato il programma delle attività di revisione degli Isa applicabili a partire dall’annualità 2019.

MODELLI ISA ONLINE IN VERSIONE DEFINITIVA. Pubblicati, insieme alle istruzioni, i 175 modelli per la comunicazione dei dati rilevanti ai fini dell’applicazione dei nuovi indici sintetici di affidabilità fiscale, che sono parte integrante della dichiarazione da presentare con i modelli Redditi. I modelli dovranno essere compilati dai contribuenti ai quali si applicano gli indici, che nel 2018 hanno esercitato in via prevalente una delle attività economiche del settore dell’agricoltura, delle manifatture, dei servizi, delle attività professionali e del commercio per le quali risultano approvati gli Isa (Dm 23 marzo e 28 dicembre 2018). I modelli approvati oggi dovranno essere trasmessi in via telematica insieme alla dichiarazione dei redditi, direttamente, via Entratel o Fisconline, oppure tramite un intermediario incaricato, secondo le specifiche tecniche che saranno approvate con uno specifico provvedimento.

DEFINITI I DATI RILEVANTI PER IL 2019. Lo stesso provvedimento stabilisce che i dati economici, contabili e strutturali rilevanti per l’applicazione degli Isa per il 2019 sono quelli indicati nei decreti del Ministro dell’Economia e delle Finanze del 23 marzo e del 28 dicembre 2018, a cui si aggiungeranno quelli già a disposizione dell’Agenzia che, se significativi, saranno richiesti per la relativa applicazione. È tuttavia possibile che, in fase di elaborazione degli indici, il numero dei dati relativi al 2019 possa essere ridotto e, in particolare, che i dati contabili vengano accorpati o sostituiti con quelli previsti nei quadri di determinazione del reddito della dichiarazione.

IL PROGRAMMA DELLE ATTIVITÀ DI REVISIONE. Con un secondo provvedimento di oggi vengono inoltre individuate le attività economiche per le quali è prevista la revisione degli Isa applicabili a partire dall’anno 2019. Si tratta di 89 Isa in tutto, da approvare con decreto del Ministro dell’Economia e delle Finanze: 31 relativi ad attività economiche del settore del commercio, 25 inerenti a servizi, 18 ad attività professionali e 15 a manifatture.

COME FUNZIONANO GLI ISA. Gli indici sintetici sono formati da un insieme di indicatori di affidabilità e di anomalia e consentono di posizionare il livello dell’affidabilità fiscale dei contribuenti su una scala da 1 a 10. Si tratta di uno strumento che mira a favorire la compliance e a rafforzare la collaborazione con l’Amministrazione finanziaria. I contribuenti più “affidabili” avranno accesso a importanti benefici premiali, come, per esempio, l’esclusione dagli accertamenti di tipo analitico-presuntivo, la riduzione dei termini per l’accertamento e l’esonero, entro i limiti fissati, dall’apposizione del visto di conformità per la compensazione dei crediti d’imposta.

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