È online sul sito dell’Agenzia delle Entrate il modello per l’applicazione dei nuovi Indici sintetici di affidabilità fiscale per le costruzioni ISA (AG69U) che sarà parte della dichiarazione dei redditi da presentare con il modello Redditi 2019, per il periodo d’imposta 2018.
L'Associazione nazionale dei costruttori edili (Ance) ha in proposito predisposto la Guida pratica e riepilogativa “Indici sintetici di affidabilità fiscale per le costruzioni - febbraio 2019”.
“Gli indici sintetici di affidabilità fiscale (cd. ISA)”, si legge nella Guida, “sono stati istituiti dalla Manovra correttiva del 2017 (DL. 50/2017) al fine di superare la logica dell’accertamento presuntivo fondato sullo scostamento tra i ricavi dichiarati e quelli stimati dai previgenti Studi di Settore, e favorire la compliance e l’adeguamento spontaneo dei contribuenti, attribuendo loro forme di premialità al raggiungimento di determinati livelli di “affidabilità fiscale”.
In base a quanto stabilito dalla legge di Bilancio 2018 (art.1, co.931, legge 205/2017), gli Indici Sintetici di Affidabilità Fiscale sostituiscono gli Studi di Settore con effetto dall’annualità d’imposta 2018.
Per l’annualità di imposta 2018 gli esercenti attività di impresa e di lavoro autonomo sono interessati solo dagli ISA e non più dall’applicazione degli studi di settore.
L’indice sintetico è calcolato come media aritmetica di un insieme di indicatori elementari e rappresenta il posizionamento del contribuente rispetto a tali indicatori attribuendo al soggetto un valore di sintesi, in scala da 1 a 10, dei singoli indicatori elementari.
Più basso sarà il valore dell’indice, minore sarà l’affidabilità fiscale del soggetto, più alto sarà il valore, maggiore sarà l’attendibilità fiscale del soggetto.
A seconda dei diversi livelli di affidabilità conseguenti all’applicazione degli ISA, verranno riconosciuti, ai contribuenti, i seguenti benefici fiscali:
- esonero dal visto di conformità per la compensazione di crediti non superiori a 50.000 euro annui ai fini IVA ed a 20.000 euro ai fini IRES ed IRAP;
- esonero dal visto di conformità (o dalla prestazione della garanzia) per i rimborsi IVA per un importo non superiore a 50.000 euro annui;
- esclusione dall’applicazione della disciplina delle società non operative di cui dell’art. 30 della legge 724/94);
- esclusione dagli accertamenti basati sulle presunzioni semplici, ai fini delle imposte sui redditi ed IVA (ai sensi degli artt.39, co.1, lett. d, secondo periodo, del D.P.R. 600/1973, e 54, co.2, secondo periodo, del D.P.R. 633/1972);
- anticipazione di almeno 1 anno (con graduazione in funzione del livello di affidabilità) dei termini di decadenza per l’accertamento ai fini del reddito d’impresa ed IVA (ai sensi degli artt.43, co.1, del D.P.R. 600/1973, e 57, co.1, del D.P.R. 633/1972);
- esclusione della determinazione sintetica del reddito complessivo (art.38 del D.P.R. 600/1973) a condizione che il reddito complessivo accertabile non ecceda di due terzi il reddito dichiarato”.
In allegato la Guida riepilogativa dell'Ance
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