Il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 18 aprile 2013 ha definito le modalita' per l'istituzione e l'aggiornamento degli elenchi dei fornitori, prestatori di servizi ed esecutori non soggetti a tentativo di infiltrazione mafiosa, di cui all'art. 1, comma 52, della legge 6 novembre 2012, n. 190.
Con il nuovo decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 24 novembre 2016, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n.25 del 31 gennaio 2017, il predetto Dpcm 18 aprile 2013 viene modificato alla luce delle disposizioni introdotte dall'art. 29 del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 90, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 agosto 2014, n. 114, che ha modificato la disciplina dell'elenco dei fornitori, prestatori di servizi ed esecutori di lavori non soggetti a rischio di inquinamento mafioso, operanti nei settori esposti a maggior rischio, istituito presso le Prefetture - Uffici territoriali del Governo.
Nei casi di cui all'art. 1, comma 52, della legge, la stipula, l'approvazione o l'autorizzazione di contratti e subcontratti relativi a lavori, servizi e forniture pubblici, sono subordinati, ai fini della comunicazione e dell'informazione antimafia liberatoria, all'iscrizione dell'impresa nell'elenco. L'iscrizione nell'elenco è soggetta alle seguenti condizioni:
a) l'assenza di una della cause di decadenza, di sospensione o di divieto di cui all'art. 67 del Codice antimafia;
b) l'assenza di eventuali tentativi di infiltrazione mafiosa tendenti a condizionare le scelte e gli indirizzi dell'impresa, di cui all'art. 84, comma 3, del Codice antimafia.
OBBLIGHI DEI SOGGETTI DI CUI ALL'ART. 83, COMMI 1 E 2, DEL CODICE ANTIMAFIA. La consultazione dell'elenco, secondo le modalita' stabilite dall'art. 7, è la modalita' obbligatoria attraverso la quale i soggetti di cui all'art. 83, commi 1 e 2, del Codice antimafia acquisiscono la comunicazione e l'informazione antimafia ai fini della stipula, dell'approvazione o dell'autorizzazione di contratti e subcontratti relativi a lavori, servizi e forniture pubblici aventi ad oggetto le attivita' di cui all'art. 2, comma 1, indipendentemente dal loro valore. Per i soggetti non censiti nella Banca dati nazionale unica e che abbiano presentato domanda di iscrizione nell'elenco, si osservano le disposizioni di cui all'art. 92, commi 2 e 3, del Codice antimafia e a tal fine i soggetti di cui all'art. 83, commi 1 e 2, del Codice antimafia consultano la Banca dati nazionale unica.
Ai sensi dell'art. 1, comma 52-bis, della legge, i soggetti di cui all'art. 83, commi 1 e 2, del Codice antimafia acquisiscono, con le modalita' previste dal comma 1, la documentazione antimafia anche in relazione ad attivita' diverse da quelle per le quali è stata disposta, permanendo le condizioni relative ai soggetti e alla composizione del capitale sociale.
I soggetti di cui all'art. 83, commi 1 e 2, del Codice antimafia comunicano, per via telematica, alla Prefettura competente gli estremi identificativi delle imprese nei cui confronti hanno acquisito la documentazione antimafia attraverso la consultazione dell'elenco.
NUOVO CODICE APPALTI. Ai sensi dell'art. 1, commi 52 e 52-bis, della legge l'iscrizione nell'elenco tiene luogo della documentazione antimafia:
a) per l'esercizio delle attivita' per cui l'impresa ha conseguito l'iscrizione;
b) ai fini della stipula, approvazione o autorizzazione di contratti o subcontratti relativi ad attivita' diverse da quelle per le quali l'impresa ha conseguito l'iscrizione nell'elenco;
d) all'art. 8, comma 3, le parole «di cui all'art. 6-bis del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163,» sono sostituite dalle seguenti: «di cui all'art. 81 del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50».