Fisco

Infissi, sono sempre beni di valore significativo nell’IVA al 10%

Permane la confusione sulla modalità di fatturazione dei beni significativi e del titolo edilizio, non necessario

martedì 28 luglio 2015 - Redazione Build News

finestre_beni_significativi

L’aliquota IVA agevolata al 10% sarà sempre applicata per gli infissi, con le limitazioni per tali beni, a prescindere dalla circostanza che la prestazione di servizio per l’intervento di recupero in manutenzione si realizzi mediante un contratto di appalto ovvero una cessione con posa in opera effettuata, indipendentemente, o da imprese artigiane, che producono ed installano, o da aziende installatrici, che forniscono e posano in opera. 


Questo è quanto emerge dalla Risoluzione 25e del 6 marzo 2015 dell’ Agenzia delle Entrate e dalla risposta del Direttore dell’Agenzia delle Entrate Centro di Assistenza Multicanale di Roma, Contact Center, al quesito (*) posto all’Agenzia delle Entrate dall’Istituto CASACERTA attraverso il suo vice presidente Arch. Francesco Giordano al fine di chiarire ogni possibile dubbio sull’applicazione dell’IVA agevolata nelle sostituzioni in manutenzione degli infissi.

L’Agenzia risponde Testo risposta:

Gentile Signor Giordano,
le confermiamo che nel caso prospettato è applicabile l'IVA ridotta del 10% con le limitazioni previste per i beni di valore significativo, espressamente individuati dal decreto del Ministero delle Finanze 29 dicembre 1999 (tra i quali sono ricompresi gli infissi interni ed esterni).  Infatti l'Agenzia delle Entrate, con la risoluzione citata nel quesito, ha ribadito chiarisce che la ratio dell'art. 7, comma 1, lettera b), della Legge n. 488 del 1999 è quella di agevolare le prestazioni di servizi aventi ad oggetto la realizzazione degli interventi di recupero, a prescindere dalla circostanza che l'intervento stesso si realizzi mediante un contratto di appalto ovvero una cessione con posa in opera. Da ciò discende che, ogni qualvolta nell'ambito dell'intervento vengano forniti dei beni di valore significativo, l'aliquota agevolata sarà applicabile con le limitazioni previste per tali beni, indipendentemente dalle modalità contrattuali utilizzate per realizzare l'intervento stesso. Sia nel caso in cui le operazioni poste in essere siano riconducibili a un contratto di cessione con posa in opera sia nel caso in cui siano riconducibili a un contratto di appalto, ai fini dell'individuazione dell'aliquota IVA applicabile, la fornitura degli infissi rileva come fornitura di beni significativi. Pertanto, in entrambe le ipotesi, l'aliquota IVA agevolata è applicabile al valore degli infissi costruiti dall'azienda installatrice entro i limiti previsti per i beni significativi. Agenzia delle Entrate
Centro di Assistenza Multicanale di Roma
Contact Center 
IL DIRETTORE

Come nasce la questione

Nei giorni scorsi abbiamo ricevuto in redazione richieste di chiarimenti da parte di progettisti che ancora trovano difficoltà nel veder applicata correttamente la disciplina Iva agevolata per i beni significativi. Il problema si manifesta frequentemente nella cessione e posa in opera di infissi perché in tale ambito, viste le caratteristiche artigianali seppur standardizzate dei beni, è più facile il verificarsi di errate interpretazioni in merito alla fattispecie in cui si ricade: contratto di appalto (ovvero prestazione di servizi per la realizzazione su misura del bene) o cessione di beni con posa in opera, (vendita di produzione artigianale con caratteristiche standard, sebbene su misura). Tuttavia, nonostante da un punto di vista civilistico questo sia un aspetto qualificante, non lo è più dal punto di vista fiscale: la fatturazione con IVA agevolata dei beni significativi nel caso della manutenzione non differenzia più tra cessione con posa o contratto d’appalto.

L’esperienza conferma che non è raro trovare ancora forniture fatturate in toto con IVA agevolata al 10% oppure fatturate integralmente con IVA 22%. Per la precisione, a tali beni andrebbe applicata l'aliquota ridotta del 10% fino a concorrenza del valore complessivo della prestazione relativa all'intervento di recupero, al netto del valore degli stessi beni elencati nel D.M. 29 dicembre 1999 (- ascensori e montacarichi, infissi esterni ed interni, caldaie, videocitofoni, apparecchiature di condizionamento e riciclo dell'aria, sanitari e rubinetterie da bagno, impianti di sicurezza). E tale regime è sempre applicabile quando si è in presenza di un intervento di recupero del patrimonio edilizio, indipendentemente del titolo edilizio posseduto o anche in assenza di titolo edilizio (manutenzione ordinaria).

Quanto sopra, descrive in sintesi i concetti chiave dei ragionamenti che seguono, che si cercherà di rendere i più chiari ed esaustivi possibile, al fine di dirimere definitivamente la questione.

Perché l’ Iva al 10%

L'art. 7, comma 1, lett. b), della Legge 23 dicembre 1999, n. 488, ha previsto l’aliquota Iva ridotta del 10 per cento per i lavori di manutenzione ordinaria e straordinaria di cui all’art. 31, primo comma, lettere a) e b), della Legge 5 agosto 1978, n. 457, purche? siano eseguiti su immobili a prevalente destinazione abitativa privata. L’agevolazione, che riguardava solo le fatture emesse nel periodo dal 1° gennaio al 31 dicembre 2000, e? stata prorogata per diverse volte fino a tutto il 31 dicembre 2010. Da ultimo, la legge finanziaria 2010, in linea con le modifiche apportate dalla Direttiva 2009/47/CE del 5 maggio 2009 (che aveva aggiunto il punto 10-bis all’allegato III alla Direttiva 2006/112/CE), ha prolungato a tempo indeterminato l’agevolazione, che cosi? diventa a regime. [fonte: Risoluzione 25e del 6 marzo 2015 - Agenzia delle Entrate]


Disciplina dei Beni Significativi

L’agevolazione riguarda le prestazioni di servizi complessivamente intese, per cui si estende, in linea generale, anche alle materie prime e semilavorate (mattoni, rivestimenti etc.) ed altri beni necessari per i lavori forniti nell’ambito dell’intervento agevolato. Detti beni, infatti, confluiscono nel valore della prestazione e non si rende necessaria una loro distinta indicazione ai fini del trattamento fiscale.

Nel caso in cui ci si trovi davanti a fornitura e posa di beni significativi, per i quali in via normativa è stata posta la presunzione che il loro valore assuma una certa rilevanza rispetto a quello delle forniture effettuate nell’ambito delle prestazioni agevolate, l'aliquota ridotta del 10% si applica fino a concorrenza del valore complessivo della prestazione relativa all'intervento di recupero, al netto del valore degli stessi beni elencati nel medesimo Decreto.

La Circolare ministeriale del 7 aprile 2000 71/E ha precisato che l'applicabilità dell'IVA al 10% riguarda non solo le prestazioni oggetto di un contratto di appalto, ma anche la realizzazione dell'intervento mediante cessione con posa in opera di un bene, a condizione che l'apporto della manodopera assuma comunque un particolare rilievo ai fini della qualificazione dell'intera operazione.

La Risoluzione 25e del 6 marzo 2015 dell’Agenzia delle Entrate  (OGGETTO: Consulenza giuridica - Centro di assistenza fiscale per gli artigiani e le piccole imprese – Fornitura di beni significativi nell’ambito degli interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria su immobili a prevalente destinazione abitativa – Art. 7, comma 1, lett. b), della Legge 23 dicembre 1999, n. 488.) ha ulteriormente chiarito che i serramenti interni ed esterni sono considerati beni significativi. Sia nel caso in cui le operazioni poste in essere siano riconducibili a un contratto di cessione con posa in opera, sia nel caso in cui siano riconducibili a un contratto di appalto. Ai fini dell’individuazione dell’aliquota Iva applicabile, la fornitura dei serramenti rileva sempre come fornitura di beni significativi.

I casi in cui non si applica il regime dei Beni significativi negli interventi di recupero

Le cose cambiano se invece si è nel caso di interventi per il recupero del patrimoni edilizio residenziale, previsti alle Lett. a/b, art. 3, comma 1, D.P.R. n. 380/2001 (manutenzione ordinaria e straordinaria) e si ha solo fornitura, senza posa, di beni finiti (e significativi). In tali ambiti non è applicabile l’IVA agevolata al  10% perché l’agevolazione è legata alla prestazione di servizio diretta (fornitura con posa o contratto di appalto) non in subappalto e non in vendita o fornitura. Pertanto si fatturerà applicando IVA ordinaria al 22%.

Nel caso di interventi per il recupero del patrimoni edilizio residenziale e non, previsti alle  Lett. c/d/f, art. 3, comma 1, D.P.R. n. 380/2001 (restauro, risanamento, ristrutturazione edilizia ed urbanistica).  In tali ambiti, e solamente in questi, anche la sola cessione di beni finiti (e significativi) può essere fatturata applicando IVA agevolata totale al 10% indipendentemente dal valore della manodopera, dalla destinazione d’uso dell’immobile oggetto del recupero, presentando però richiesta scritta al venditore con allegato titolo edilizio.

Ricapitolando: in presenza di beni finiti (e significativi) se la fornitura avviene senza posa in manutenzione ordinaria e straordinaria l’aliquota ’IVA da applicare è il 22%; se è incluso il servizio di posa l’aliquota IVA ridotta (10%) si applica ai predetti beni soltanto fino a concorrenza del valore della prestazione considerato al netto del valore dei beni stessi, la restante parte va fatturata al 22%, come da chiari esempi sulle pagine 20-21 della Guida dell’Agenzia delle Entrate sulle ristrutturazioni edilizie. Se il valore del bene significativo è pari o inferiore al 50% del valore complessivo della prestazione, l’aliquota IVA del 10% si applicherà a tutto il corrispettivo.

ESEMPIO 
Guida ristrutturazioni Agenzia delle Entrate, 05/2015, pag. 20 

Costo totale dell’intervento 10.000 euro, di cui:
a) per prestazione lavorativa 4.000 euro
b) costo dei beni significativi (per esempio, rubinetteria e sanitari) 6.000 euro.
Su questi 6.000 euro di beni significativi, l’Iva al 10% si applica solo su 4.000 euro, cioe? sulla differenza tra l’importo complessivo dell’intervento e quello degli stessi beni significativi (10.000 - 6.000 = 4.000). Sul valore residuo (2.000 euro) l’Iva si applica nella misura ordinaria del 22%.

Concludendo

Ne consegue, come spiega chiaramente anche UNICMI interpellata sul punto, che l’applicazione del regime di IVA agevolato per i beni significativi e' indipendente dall’ambito di intervento in cui si configura la fornitura con posa in opera dei serramenti (manutenzione ordinaria, straordinaria, recupero edilizio, ecc.) e dalla volonta' o meno del contribuente di accedere ai benefici fiscali del 65% (ex 55%) oppure del 50% (ex 36%). Sempre che il committente non voglia effettuare in proprio il montaggio.

FAQ
Quale valore attribuire ai beni significativi?

Per la valutazione del valore dei beni significativi la Risoluzione 25E del 6/03/2015 dell’Agenzia delle Entrate del 6/03/2015, modificando precedenti indicazioni ed orientamenti, ha sancito che nell’attribuzione del valore dei beni significativi si deve tener conto di tutti gli oneri che concorrono alla produzione dei suddetti beni significativi e, dunque, sia delle materie prime, sia della manodopera impiegata per la produzione degli stessi. Pertanto, nel caso degli infissi, tutta la manodopera impiegata per la realizzazione è inglobata nel costo dei beni, per determinare il quale si demanda alla libera contrattazione delle parti, mentre tutta la manodopera impiegata per trasportare e installare i beni va considerata come prestazione di servizio su cui determinare l’importo su cui applicare l’IVA agevolata.

* Testo richiesta informazioni:

Spett.le ADE un cliente finale/committente ha firmato un contatto con una ditta che fornisce e posa in opera infissi esterni, la sostituzione in manutenzione degli infissi della propria abitazione (residenziale)ed ha chiesto di poter accedere per tale sostituzione alle agevolazioni fiscali del 65% pagando con specifici bonifici speciali. All'atto della fatturazione la ditta si e` rifiutata di applicare l'IVA agevolata del 10% sui beni significativi come da normativa vigente, applicando invece in toto sulla fornitura il 22% adducendo che la norma si applica solo in caso di contratti di appalto e non di contratti generici. In tal senso la vs risoluzione n. 25 del 06.03.2015 richiamata in tutte le guide fiscali dalle associazioni di settore aveva gia` ulteriormente chiarito la questione in senso di applicare l'IVA agevolata anche in caso di semplice cessione con posa in opera e con qualsiasi contratto e tipologia di intervento recupero. E' corretta tale interpretazione comunque..adottata da altre aziende. Grazie


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