Fino al 31 dicembre 2016 saranno in vigore alcune agevolazioni fiscali o incentivi che consentono di risparmiare sugli acquisti di caldaie, pompe di calore o sistemi con solare termico. A fare il punto sulle possibilità attualmente in vigore è Immergas. L'azienda di Brescello ha pubblicato un approfondimento- con l'obiettivo di informare e incentivare l'acquisto dei propri prodotti- che riportiamo di seguito.
Detrazioni e incentivi in vigore
Fino al 31 dicembre 2016, infatti, è possibile scegliere tra tre possibili soluzioni (alternative fra loro):
- DETRAZIONE 50% IRPEF per ristrutturazioni edilizie e interventi finalizzati al risparmio energetico in immobili residenziali esistenti
- DETRAZIONE 65% IRPEF - IRES per le riqualificazioni energetiche degli edifici esistenti
- CONTO ENERGIA TERMICO per l'efficienza energetica e l'uso delle fonti rinnovabili negli edifici esistenti
I privati possono godere di un ulteriore beneficio fiscale: l'IVA agevolata al 10%. Questo ulteriore sgravio, abbinabile alle agevolazioni di cui sopra, può riguardare diverse tipologie di interventi effettuati su fabbricati a prevalente destinazione abitativa privata e relative pertinenze.
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Destinatari
Prima, però, alcune considerazioni utili per orientarsi tra le diverse detrazioni per le ristrutturazioni, riqualificazioni energetiche e Conto Termico; occorre infatti sottolineare che non tutti i soggetti sono ammessi alle diverse forme di agevolazione:
?In particolare, il privato (soggetto IRPEF), può accedere a tutte e tre le forme di agevolazione – alternative fra loro – ma deve tener conto di quanto segue:
1. Le Detrazioni fiscali (entrambe) e gli incentivi del Conto termico riguardano edifici ed impianti esistenti (la prova dell'esistenza dell'edificio è fornita dall'iscrizione dello stesso in Catasto, oppure dalla richiesta di accatastamento, nonché dal pagamento dell'ICI/IMU, ove dovuta).
2. Per le Detrazioni fiscali (entrambe) la prima discriminante è legata alla capienza dell'IRPEF: si ha, infatti, diritto a detrarre annualmente la quota spettante nei limiti dell'IRPEF dovuta per l'anno in questione; le eventuali somme eccedenti l'imposta non possono essere recuperate in alcun modo.
ESEMPIO: se la quota annua detraibile è di 1.200 euro e l'IRPEF nell'anno in questione ammonta a 1.000 euro, la parte residua della quota annua detraibile (200 euro) non può essere recuperata in alcun modo.
Il fatto che le Detrazioni fiscali:
- vadano ripartite su 10 anni,
- possano spettare anche ai familiari (ovvero il coniuge, i parenti entro il terzo grado e gli affini entro il secondo grado) conviventi, se sostengono le spese, può risultare quindi un vantaggio più che uno svantaggio
L'incentivo del Conto termico, invece, non è vincolato alla capienza IRPEF e viene riconosciuto in 2 (o 5) anni; per le pompe di calore, gli scaldacuqa a pompa di calore ed il solare termico, però, non tiene conto della spesa sostenuta e si basa, invece, su specifici requisiti, coefficienti e formule. Il contributo, pertanto, può risultare poco consistente.
3. Occorre anche considerare gli adempimenti (= burocrazia) e le spese di istruttoria previste per le varie agevolazioni:
la Detrazione 50% è la più semplice, non serve più la comunicazione preventiva e i dati richiesti vanno inseriti nella Dichiarazione dei redditi;
la Detrazione 65% prevede la redazione della c.d. "pratica ENEA", in genere da parte del Progettista (ad eccezione della sostituzione di finestre e infissi);
il Conto Termico prevede la redazione della "pratica GSE", in genere con necessità del progettista.
N.B. Gli interventi di ristrutturazione dell'impianto di climatizzazione invernale o d'installazione dei pannelli solari richiedono comunque l'intervento del Progettista (per le pratiche edilizie, il progetto Legge 10, la redazione/aggiornamento dell'ACE-APE, …). Le spese del Progettista sono detraibili con entrambe le Detrazioni, mentre sono riconosciute solo in minima parte dal Conto Termico e soprattutto per impianti di grandi dimensioni.
4. Alcuni degli interventi impiantistici sono agevolati sia dalle detrazioni fiscali che dal Conto termico, altri no.
Detrazione 50%, Detrazione 65% e Conto termico:
- sostituzione dell'impianto di climatizzazione invernale con pompa di calore ad alta efficienza e contestuale messa a punto ed equilibratura del sistema di distribuzione;
- installazione di pannelli solari termici per produzione di acqua calda.
Detrazione 50% e Detrazione 65%:
- sostituzione dell'impianto di climatizzazione invernale con caldaia a condensazione e contestuale messa a punto del sistema di distribuzione, mediante inserimento di valvole termostatiche a bassa inerzia termica (il Conto Termico incentiva questo intervento solo se realizzato dalla Pubblica Amm.ne).
Detrazione 50%:
- sostituzione del vecchio generatore con caldaia ad ‘alto rendimento' e miglioramento del sistema termoregolazione; (N.B. La semplice sostituzione del generatore di calore va effettuata nel rispetto dell'art. 4, commi 6 e 7 del D.P.R. 59/09.?Attenzione, però, alle sostituzioni in Piemonte: lì vige una legge regionale sul risparmio energetico che impone l'impiego, anche nelle sostituzioni, di generatori di calore a condensazione ecologici (5a classe di NOx); in tale regione, pertanto, si devono utilizzare, ad esempio, i modelli VICTRIX, ARES Condensing ed HERCULES Condensing.)
- installazione di sistema integrato, composto da caldaia a condensazione + pompa di calore + solare termico, sull'esistente (la Detrazione 65%, invece, incentiva il sistema integrato solo se si opta per l'intervento di riqualificazione globale di cui alla L. 296/06, art. 1, c. 344);
- installazione di impianto fotovoltaico fino a 20 kWp per uso domestico;
- sostituzione di scaldacqua elettrico con scaldacqua a gas (la Detrazione 65% incentiva solo la sostituzione di scaldacqua tradizionali con scaldacqua in pompa di calore).