In tema di prevenzione degli infortuni sul lavoro, il committente è esonerato dagli obblighi in materia antinfortunistica solo riguardo alle precauzioni che richiedono una specifica competenza tecnica nelle procedure da adottare in determinate lavorazioni, nell'utilizzazione di speciali tecniche o nell'uso di determinate macchine. Il committente non è invece esente da responsabilità ove abbia omesso di attivarsi per prevenire il rischio non specifico, com'è, ad esempio, il rischio di contatto con linee elettriche soprastanti l'area di lavoro.
Lo ha precisato la Corte di Cassazione, sezione quarta penale, con la sentenza n. 35534/2015 depositata il 25 agosto.
INCIDENTE MORTALE. Nel caso analizzato dalla suprema Corte, l'addebito che si è mosso al committente è quello di non aver 'bonificato' l'area dei lavori, pur essendo a conoscenza dell'esecuzione di un'attività che comportava l'utilizzo di una gru, con pericoloso avvicinamento ai cavi elettrici soprastanti. “Il relativo obbligo – osserva la Cassazione - si pone a prescindere dalla qualifica dei soggetti che si trovano ad eseguire i lavori nell'area in parola: lavoratori autonomi, lavoratori subordinati, fornitori ecc.”.
L'OBBLIGO DEL DATORE DI LAVORO DI GARANTIRE LA SICUREZZA SI ESTENDE ANCHE AI LAVORATORI AUTONOMI. Infatti, la giurisprudenza della Corte suprema afferma che “l'unitaria tutela del diritto alla salute, indivisibilmente operata dagli artt. 32 Cost., 2087 cod. civ. e 1, comma primo, legge n. 833 del 1978, impone l'utilizzazione dei parametri di sicurezza espressamente stabiliti per i lavoratori subordinati nell'impresa, anche per ogni altro tipo di lavoro”, sicché “il committente che affida lavori edili in economia ad un lavoratore autonomo di non verificata professionalità è titolare di una posizione di garanzia nei confronti di questo”. Inoltre, nel caso di specie la Corte di Appello ha attribuito al committente la qualità di diretto esecutore dei lavori, sicché vale il principio per cui l'obbligo del datore di lavoro di garantire la sicurezza nel luogo di lavoro si estende anche ai soggetti che, nell'impresa, hanno prestato la loro opera in via autonoma.