La Corte suprema di cassazione, terza sezione penale, con la sentenza n. 12228/2015 depositata il 24 marzo, ha ribadito che in tema di prevenzione degli infortuni sul lavoro, la responsabilità dell'appaltatore non esclude quella del committente, che è corresponsabile qualora l'evento si ricolleghi causalmente ad una sua omissione colposa.
Quando sia immediatamente percepibile l'omissione da parte dell'appaltatore delle misure di prevenzione prescritte, il committente, che è in grado di accorgersi senza particolari indagini dell'inadeguatezza delle misure di sicurezza, risponde anch'egli delle conseguenze dell'infortunio eventualmente verificatosi.
Ciò anche se l'obbligo di cooperazione tra committente e appaltatore – o tra appaltatore e subappaltatore – ai fini della prevenzione antinfortunistica con informazione reciproca (previsto dall'articolo 7 comma 2° del D.lgs 626/1994) non esiga che il committente intervenga costantemente in supplenza dell'appaltatore quanto costui, per qualunque ragione, ometta di adottare le misure di prevenzione prescritte.