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Infrastrutture degli impianti a fune adibiti al trasporto di persone: in Gazzetta il nuovo decreto del MIMS

Il decreto dirigenziale n. 172 del 18 giugno 2021 con le disposizioni e specificazioni tecniche entra in vigore il quindicesimo giorno successivo alla data della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale

lunedì 28 giugno 2021 - Redazione Build News

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Sulla Gazzetta ufficiale n.150 del 25 giugno scorso, è pubblicato il comunicato del Ministero delle infrastrutture e della mobilità sostenibili, con il quale il MIMS comunica che con il decreto dirigenziale n. 172 del 18 giugno 2021, sono state approvate le disposizioni e specificazioni tecniche per le infrastrutture degli impianti a fune adibiti al trasporto di persone (LEGGI TUTTO).

Il decreto entra in vigore il quindicesimo giorno successivo alla data della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.

Le disposizioni e specificazioni tecniche del decreto si applicano agli impianti a fune in servizio pubblico destinate al trasporto di persone, effettuato con funivie, funicolari, sciovie a fune alta e bassa e slittinovie.

Le disposizioni e le specificazioni contenute nell’Allegato Tecnico al decreto costituiscono l’articolazione in forma organica delle norme europee, integrate con le norme nazionali vigenti in materia.

Gli impianti realizzati in conformità alle disposizioni ed alle specificazioni contenute nell’Allegato Tecnico al presente decreto si presumono conformi ai requisiti essenziali di cui all’Allegato II del Regolamento (UE) 2016/424.

I progetti degli impianti a fune adibiti al trasporto di persone, elaborati secondo il Regolamento (UE) 2016/424 e presentati alle competenti Amministrazioni successivamente alla data di entrata in vigore del presente decreto, sono redatti in conformità alle disposizioni e prescrizioni contenute nell’Allegato Tecnico del presente decreto, fatto salvo quanto disposto dall’art. 1, comma 4, del presente decreto.

È abrogato il decreto dirigenziale 16 novembre 2012 concernente «Disposizioni e prescrizioni tecniche per le infrastrutture degli impianti a fune adibiti al trasporto di persone » a far data dalle disposizioni del successivo art.5 del presente decreto.

Entro tre anni dall’entrata in vigore del decreto, le disposizioni e le prescrizioni di cui all’art. 1, comma 1, del decreto sono sottoposte a verifica al fine di accertare l’eventuale necessità di aggiornamento o revisione.

In allegato il comunicato del MIMS

Leggi anche: “Infrastrutture degli impianti a fune adibiti al trasporto di persone: pubblicato nuovo decreto del MIMS

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