Con il decreto 3 agosto 2017, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 290 di ieri, il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti ha individuato le dichiarazioni, le attestazioni, le asseverazioni e gli elaborati tecnici da presentare a corredo della segnalazione certificata di inizio attivita' per la realizzazione delle infrastrutture di ricarica dei veicoli elettrici, ai sensi dell'art. 23, commi 2-bis e 2-ter, del decreto-legge 9 febbraio 2012, n. 5, convertito dalla legge 4 aprile 2012, n. 35.
Il provvedimento entra in vigore il giorno della pubblicazione sul sito istituzionale del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti.
Ai fini del decreto si intende per:
a) «infrastruttura di ricarica per veicoli alimentati ad energia elettrica»: un'infrastruttura elettrica, incluso il punto di ricarica, che per la sua realizzazione richiede una nuova connessione alla rete di distribuzione elettrica o una modifica della connessione esistente;
b) «punto di ricarica»: un punto di ricarica come definito all'art. 2, comma 1, lettere c), d), e), g) e h), del decreto legislativo 16 dicembre 2016 n. 257.
La realizzazione di punti di ricarica in immobili e aree private anche aperte ad uso pubblico resta attivita' libera non soggetta ad autorizzazione ne' a segnalazione certificata di inizio di attivita' se sono rispettati i seguenti requisiti e condizioni:
a) il punto di ricarica non richiede una nuova connessione alla rete di distribuzione elettrica ne' una modifica della connessione esistente;
b) il punto di ricarica e' conforme ai vigenti standard tecnici e di sicurezza;
c) l'installazione del punto di ricarica e' effettuata da un soggetto abilitato e nel rispetto delle norme di sicurezza elettriche;
d) l'installatore deve rilasciare un certificato di conformita' dell'impianto e del suo funzionamento alle norme di sicurezza elettrica.