È entrato in vigore il 14 gennaio 2017 il decreto 9 novembre 2016 del Ministero dello Sviluppo economico che introduce una modifica al decreto 18 settembre 2006 recante «Regolamentazione delle modalita' di versamento del contributo di cui all'articolo 1, comma 110, della legge 23 agosto 2004, n. 239».
Pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n.11 del 14 gennaio 2017, il provvedimento innalza all'1 per mille (dallo 0,5 per mille prima vigente) l'aliquota unica da versare per coprire i costi delle attività istruttorie effettuate dalla Direzione generale per la sicurezza dell'approvvigionamento e per le infrastrutture energetiche del Mise ai fini del rilascio di autorizzazioni, permessi o concessioni per la realizzazione e la verifica di impianti e infrastrutture energetiche.
Il Ministero dello Sviluppo economico ha deciso di applicare l'aliquota unica dell'1 per mille sul valore delle opere da realizzare, a prescindere dal valore massimo delle opere stesse, “in considerazione del fatto che tutte le opere, a prescindere dal valore dell'investimento, comportano, per gli uffici dell'amministrazione, un'attivita' istruttoria onerosa, complessa e non graduabile in misura inferiore alla percentuale massima prevista dall'art. 1, comma 110, della legge 23 agosto 2004, n. 239”.