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Infrastrutture per i combustibili alternativi: le Linee guida della Conferenza delle Regioni

Recepiscono l'art. 18 del D. Lgs. 257/16 attuativo della direttiva 2014/94/UE

lunedì 10 aprile 2017 - Redazione Build News

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La Conferenza delle Regioni ha approvato delle linee guida - che recepiscono l'art. 18 del D. Lgs. 257/16 sui combustibili alternativi, attuativo della direttiva 2014/94/UE – per l'adozione di provvedimenti regionali omogenei per la realizzazione delle infrastrutture per i combustibili alternativi.

Il testo delle linee guida, che riportiamo, è stato inviato a tutti i presidenti delle Regioni e delle Province autonome.

Efficacia della norma e ruolo delle Regioni. Le linee guida sono finalizzate all’adozione di provvedimenti regionali omogenei su tutto il territorio nazionale in applicazione del D.lgs. 257/2016.

L’articolo 18 stabilisce (comma 1) obblighi immediati di dotarsi di infrastrutture di ricarica elettrica nonché di rifornimento di GNC o GNL anche in esclusiva modalità di self service nel caso di realizzazione di nuovi impianti di distribuzione carburanti e di ristrutturazione totale degli impianti di distribuzione carburanti esistenti su tutto il territorio nazionale.

L’efficacia degli obblighi di cui ai commi 3 e 4 è subordinata all’emanazione di singoli provvedimenti Regionali. In considerazione del termine previsto per la presentazione dei relativi progetti (31/12/2018 o 31/12/2020), le Regioni interessate adottano i loro provvedimenti entro un termine congruo e comunque non oltre un anno dalla pubblicazione del D. Lgs. 257/2016.

Nelle more dell’adozione o in assenza di disposizioni regionali in materia si concorda per l’applicazione immediata del solo comma 7 dell’art. 18.

Le Regioni e le Province autonome potranno prevedere delle disposizioni volte a promuovere forme pattizie e di programmazione negoziata in modo da agevolare l’assolvimento degli obblighi previsti dal D. Lgs. 257/2016.

Ristrutturazione Totale. Si concorda che per "ristrutturazione totale dell’impianto di carburanti" si intende il completo rifacimento dell’impianto consistente nella totale sostituzione o nel riposizionamento di tutte le attrezzature petrolifere, effettuato anche in momenti successivi nell’arco di tre anni.

Sono da considerarsi ristrutturazioni totali anche le ristrutturazioni parziali dell’impianto realizzate con interventi che abbiano determinato il rifacimento dell’intero impianto di distribuzione in un periodo di tre anni.

A questo proposito, dovrà essere posto l’obbligo a carico del titolare dell’autorizzazione di presentare apposita dichiarazione sostitutiva di atto notorio che attesti la non realizzazione di ristrutturazione totale come definita al primo capoverso.

Aree svantaggiate

Comma 1

L’obbligo per la diffusione dell’utilizzo del GNC, del GNL e dell’elettricità non si applica per gli impianti localizzati nelle aree svantaggiate già individuate dalle disposizioni regionali del settore, se previste nelle stesse.

Ribadendo la validità delle norme regionali già esistenti in materia di definizione delle aree svantaggiate, si prevede la possibilità per le Regioni e le Province autonome prive della localizzazione delle aree svantaggiate di individuarle entro tre mesi dall’entrata in vigore del D.lgs 257/2016.

Si individuano a titolo esemplificativo alcuni parametri comuni di riferimento per l’individuazione delle aree svantaggiate quali: carenza del servizio sul territorio, valutazioni altimetriche, dimensione demografica comunale.

Presupposti obbligo di GPL

Comma 1, ultimo periodo

Le Regioni e le Province autonome devono prevedere l’obbligo di impianti di distribuzione del GPL nel caso in cui contemporaneamente si verifichino le seguenti condizioni: l’impianto interessato possiede le impossibilità tecniche previste al comma 6 e la Regione interessata alla realizzazione dell’impianto ha un numero di impianti di distribuzione di GPL al di sotto della media nazionale di cui all’allegato D del D.lgs 257/2016.

Sviluppo modalità self service

Comma 2

E’ previsto di sviluppare la modalità self service per gli impianti di distribuzione del GNC attraverso la predisposizione, entro dodici mesi dall’entrata in vigore del D.lgs. 257/2016, di un apposito decreto del Ministero dell’Interno, di concerto con il MISE, che andrà ad aggiornare le normative già in essere in materia di sicurezza.

Al momento non si evidenziano compiti specifici per le Regioni e le Province autonome e quindi non ci sono, su questo punto, disposizioni regionali di settore da adottare.

Sviluppo infrastrutture ricarica elettrica e distribuzione di GNC o GNL impianti stradali già esistenti

Comma 3

Le Regioni e le Province autonome con apposita disposizione di settore dovranno prevedere l’obbligo per tutti gli impianti, già esistenti al 31 dicembre 2015, con un erogato nell’anno 2015 , di benzina e gasolio, superiore a 10 milioni di litri e che si trovano in una delle province i cui capoluoghi hanno superato il limite delle concentrazioni di PM 10 per almeno 2 anni su 6 negli anni dal 2009 al 2014, di presentare entro il 31 dicembre 2018 un progetto al fine di dotarsi di infrastrutture di ricarica elettrica nonché di distribuzione di GNC o GNL.

Il progetto, una volta approvato, dovrà realizzarsi nei successivi 24 mesi dalla data di presentazione del medesimo.

Comma 4

Le Regioni e le Province autonome con apposita disposizione di settore dovranno prevedere l’obbligo per tutti gli impianti già esistenti al 31 dicembre 2017, con un erogato nell’anno 2017 , di benzina e gasolio, superiore a 5 milioni di litri e che si trovano in una delle province i cui capoluoghi hanno superato il limite delle concentrazioni di PM 10 per almeno 2 anni su 6 negli anni dal 2009 al 2014, di presentare entro il 31 dicembre 2020 un progetto al fine di dotarsi di infrastrutture di ricarica elettrica nonchè di distribuzione di GNC o GNL.

Il progetto, una volta approvato, dovrà realizzarsi nei successivi 24 mesi dalla data di presentazione del medesimo.

Il MISE acquisisce i dati riferiti all’erogato dalle Agenzie delle Dogane relativamente agli anni 2015 e 2017 (comma 11) e provvede a trasferirli direttamente alle Regioni, in modo che le stesse possano verificare gli impianti interessati all’obbligo e procedere agli atti conseguenti.

Sviluppo infrastrutture ricarica elettrica e distribuzione di GNC o GNL impianti autostradali già esistenti

Comma 5

Nell’ambito degli impianti autostradali i concessionari hanno l’obbligo di presentare al concedente, entro il 31 dicembre 2018, un piano di diffusione dei servizi di ricarica elettrica, di GNC e di GNL che garantisca un numero adeguato di punti di ricarica e di rifornimento lungo l’intera rete autostradale.

Al momento non si evidenziano compiti specifici per le Regioni e quindi non ci sono, su questo punto, disposizioni regionali di settore da adottare.

Sono fatte salve le disposizioni regionali e l’accordo sulla metanizzazione della rete autostradale sottoscritto dalle Regioni e dagli altri soggetti interessati.

Incompatibilità tecniche

Comma 6

L’obbligo per gli impianti di distribuzione carburanti di dotarsi di infrastrutture di ricarica elettrica nonché di distribuzione di GNC o GNL non si applica nel caso in cui sussista una delle seguenti impossibilità tecniche:

- per il GNL e per il GNC la presenza di accessi e spazi insufficienti per motivi di sicurezza ai sensi della normativa antincendio (incompatibilità valida solo per gli impianti già autorizzati alla data in vigore del D.Lgs. 257/2016);

- per il GNC lunghezza delle tubazioni per l’allacciamento superiore a 1000 metri tra la rete del gas naturale e il punto di stoccaggio del GNC e pressione della rete del gas naturale inferiore a 3 bar;

- per il GNL distanza dal più vicino deposito di approvvigionamento via terra superiore a 1000 chilometri.

Il titolare dell’impianto di distribuzione fa valere con apposita richiesta la presenza dell’impossibilità tecnica. La condizione viene verificata e certificata dall’ente che rilascia l’autorizzazione all’esercizio dell’attività.

Le cause di incompatibilità tecnica sono verificate disgiuntamente per il GNC e il GNL, in quanto il verificarsi delle condizioni di esonero per l’uno, GNC o GNL, non comporta automaticamente l’esonero dell’obbligo dell’altro. Infatti, si tratta dello stesso prodotto gas naturale, nelle due forme commerciali e l’impossibilità tecnica ad installare una delle due forme commerciali del gas naturale, non determina la simultanea esclusione anche dell’altra.

La verifica dell’inesistenza di "una delle seguenti impossibilità tecniche", quindi va effettuata separatamente per il GNC e il GNL e la possibilità di esenzione scatterà se sussiste una impossibilità per il GNC – una tra le lettere a) e b) – ed una impossibilità per il GNL –una tra le lettere a) e c).

La misurazione della lunghezza della tubazione per l’allacciamento del GNC va effettuato sulla condotta più vicina e tenendo conto dell’effettivo percorso più breve della tubazione. Inoltre il punto di partenza dal distributore stradale per la misurazione della lunghezza della tubazione va individuato in via prioritaria dal punto di stoccaggio del GNC presso il distributore o, in assenza, dal punto di riconsegna (cabina di misura) posizionato sul punto vendita.

La misurazione della lunghezza della tubazione è effettuata con riferimento al percorso più breve tenendo conto sia della distanza lineare tra il distributore stradale e il punto di allacciamento del GNC che della esistenza di comprovate limitazioni che obbligano ad allungare la percorrenza della tubazione.

La misurazione della distanza chilometrica dal più vicino deposito di approvvigionamento del GNL va calcolata tenendo conto del percorso stradale più breve e nel rispetto delle norme di circolazione e del codice della strada.

La distanza chilometrica è misurata con riferimento al percorso stradale più breve sulla viabilità pubblica di scorrimento ai sensi del "NUOVO CODICE DELLA STRADA" di cui al Decreto Legislativo 30 Aprile 1992 n. 285 e suo regolamento attuativo e tenendo conto delle successive modifiche.

Le singole Regioni e le Province autonome possono, nel rispetto delle proprie competenze, fissare delle preferenze per uno dei due prodotti (GNC o GNL) ove entrambi realizzabili.

Apertura di nuovi impianti di distribuzione ad uso pubblico con erogazione di mono prodotto

Comma 7

Il D.lgs 257/2016 consente l’apertura di nuovi impianti di distribuzione mono prodotto, ad uso pubblico, che erogano gas naturale, compreso il biometano, sia in forma compressa – GNC, sia in forma liquida – GNL , nonché di nuovi punti di ricarica di potenza elevata almeno veloce e quindi superiore a 22 kW e pari o inferiore a 50kW.

L’impianto di distribuzione mono prodotto oltre ad erogare "gas naturale, compreso il biometano" sia in forma GNC sia in forma GNL dovrà dotarsi obbligatoriamente di nuovi punti di ricarica elettrica di potenza elevata del tipo almeno veloce.

Le Regioni e le Province autonome, per coerenza con la norma nazionale, adeguano, ove necessario, le proprie disposizioni regionali di settore consentendo la possibilità di realizzare nuovi impianti di distribuzione mono prodotto nelle forme previste dal D.lgs 257/2016.

Ampliamento eliminazione delle penali di supero capacità giornaliera

Comma 8

L’autorità preposta entro 3 mesi dalla data di entrata in vigore del D.lgs 257/2016, adotta misure finalizzate alla eliminazione delle penali di supero di capacità giornaliera ai punti di riconsegna delle reti di trasporto e di distribuzione direttamente connessi agli impianti di distribuzione di gas naturale per autotrazione, nel caso di prelievi superiori fino al 50% della capacità del punto di riconsegna e per un periodo complessivo, anche non continuativo, non superiore a 90 gg all’anno.

L’eliminazione della penale nelle forme previste nel citato decreto legislativo, è da considerarsi come franchigia aggiuntiva rispetto alle flessibilità già previste per la riconsegna del gas ai punti di riconsegna delle stazioni di servizio.

La materia è in ogni caso di competenza del Regolatore che è un soggetto indipendente.

Al momento non si evidenziano compiti specifici per le Regioni e quindi non ci sono, su questo specifico punto, disposizioni regionali di settore da adottare.

Modalità alternative da parte del titolare dell’impianto di assolvere all’obbligo della diffusione dei combustibili alternativi

Comma12

Al fine di ottemperare agli obblighi della diffusione dei combustibili alternativi, nel caso di impianti già esistenti di cui ai commi 3 e 4, le regioni interessate possono prevedere la possibilità che l’obbligo ricada e sia assolto dal titolare nel caso in cui sia in titolarità di più impianti di distribuzione carburanti.

In questo caso il titolare dell’impianto, potrà dotare del prodotto GNC o GNL e di ricarica elettrica un altro impianto nuovo o già nella sua titolarità, che non è soggetto ad obbligo, a condizione che l’impianto alternativo individuato sia sito nell’ambito territoriale della stessa provincia e in coerenza con le disposizioni della programmazione regionale (ove presente).

Le Regioni e le Province autonome interessate possono prevedere nelle proprie disposizioni regionali di settore la possibilità che l’obbligo di realizzare la dotazione del prodotto GNC o GNL e di ricarica elettrica ricada direttamente sul titolare dell’impianto di distribuzione che potrà assolvere a questo obbligo utilizzando un altro impianto con i requisiti previsti dal D.lgs. 257/2016.

Sistema sanzionatorio

Posta l’assenza di disposizioni sanzionatorie nel D.Lgs 257/2016, le Regioni, nel rispetto delle proprie competenze, le potranno prevedere nelle norme regionali di recepimento e di attuazione.

Competenze regionali

Le linee guida sono suscettibili di eventuali variazioni ed integrazioni, sempre nel rispetto delle disposizioni statali ed europee, con riferimento alle peculiarità di ogni singola regione e Province autonome.

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