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Ingegneri, Anac archivia procedimenti richiesta integrazione dati verso CNI e Ordine di Torino

In una circolare del Cni la sintesi delle indicazioni fornite dall'Autorità anticorruzione per l'adeguamento di Ordini e Collegi agli obblighi di trasparenza e di prevenzione della corruzione

venerdì 22 gennaio 2016 - Redazione Build News

Con la circolare n. 655 del 21 gennaio 2016 (IN ALLEGATO), il Consiglio nazionale degli ingegneri ha comunicato che l'ANAC (Autorità nazionale anticorruzione) “ha disposto l'archiviazione dei due procedimenti di richiesta di integrazione dati aperti verso il CNI e verso l'Ordine di Torino per tempestivo adeguamento e pubblicazione dei dati stessi”.

Il procedimento sanzionatorio “aperto da ANAC verso l'Ordine di Torino per presunta omissione di adozione del Codice di Comportamento e dei Piani triennali, altresì, si è concluso con archiviazione per essersi l'Ordine adeguato tempestivamente”.

“Nell'attesa dell'emanazione - ormai prossima - del decreto di attuazione di cui all'art. 7 della cd. Legge Madia (Legge 7 agosto 2015, n. 124) il cui scopo è razionalizzare gli obblighi di trasparenza e di sistematizzare le misure anticorruzione anche avuto riguardo all'ambito soggettivo di applicazione della normativa”, il Cni ricorda che l'ANAC, nel corso dell'incontro del 16 dicembre scorso, “ha annunciato l'avvio di un nuovo ciclo di controlli a campione a partire dal mese di febbraio 2016”.

Nella circolare di ieri il Consiglio nazionale degli ingegneri sintetizza le indicazioni fornite dall'Autorità anticorruzione “per l'adeguamento di Ordini e Collegi in risposta alle difficoltà interpretative manifestate dai rappresentanti delle varie professioni:

1. gli Ordini e Collegi che, pur non essendo stati oggetto di controllo da parte dell'ANAC, ivi compreso gli enti controllati/partecipati, non abbiano ancora adempiuto a tutti gli obblighi previsti dalla legge, avranno tempo fino al 31 gennaio 2016 (o diverso termine previsto dalla normativa);

2. è attuabile il meccanismo del "Doppio livello di prevenzione" nella misura in cui l'Ordine/Collegio territoriale, pur usufruendo di uno Schema di Programma triennale per la prevenzione della corruzione redatto su base nazionale, proceda a contestualizzarlo e ad adeguarlo alla realtà di riferimento;

3. l'incarico di Responsabile della prevenzione della corruzione e di Responsabile per la trasparenza può legittimamente essere conferito anche a un dipendente o a un consigliere dell'Ordine/Collegio professionale, in mancanza di personale con qualifica dirigenziale;

4. può ipotizzarsi, altresì, la nomina di un Responsabile unico per più Ordini/Collegi viciniori, nonché tra Ordini/Collegi della stessa provincia, rappresentativi di professioni aventi caratteristiche omogenee (ad esempio, Ordini/Collegi territoriali delle professioni dell'area tecnica aderenti alla RPT);

5. il Responsabile unico a livello nazionale non può ritenersi responsabile per i singoli Ordini/Collegi territoriali. I Referenti territoriali, pertanto, dovranno acquisire il ruolo di Responsabili territoriali degli Ordini/Collegi di appartenenza, ciascuno dei quali è infatti dotato di propria autonomia dal punto di vista giuridico.

Il Presidente Cantone, infine, ha fissato per il prossimo 28 gennaio un ulteriore incontro, del cui risultato” il Cni aggiornerà tempestivamente.

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