Sentenze

Ingegneri, architetti e gestione separata Inps, la Cassazione solleva questione di legittimità costituzionale

Con un'ordinanza interlocutoria, la Sezione Lavoro della Corte di Cassazione ha sollevato questione di legittimità costituzionale dell’art. 18, comma 12, del d.l. n. 98 del 2011, convertito dalla legge n. 111/2011

martedì 25 luglio 2023 - Alessandro Giraudi

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Con l'ordinanza interlocutoria n. 22056 del 24 luglio 2023, la Sezione Lavoro della Corte di Cassazione ha sollevato questione di legittimità costituzionale, in relazione all’art. 3 della Costituzione, dell’art. 18, comma 12, del d.l. n. 98 del 2011, convertito dalla legge n. 111/2011.

La suprema Corte dubita della parte della disposizione citata in cui non prevede che gli ingegneri e gli architetti, che non possono iscriversi a Inarcassa per essere contemporaneamente iscritti presso altra gestione previdenziale obbligatoria, ex art. 21, l. n. 6 del 1981, e che siano pertanto tenuti all’obbligo di iscrizione alla Gestione separata costituita presso l’Istituto nazionale della previdenza sociale (INPS), siano esonerati dal pagamento, in favore dell’ente previdenziale, delle sanzioni civili per l’omessa iscrizione con riguardo al periodo anteriore alla sua entrata in vigore.

Il caso di specie

Nello storico di lite, la presente fattispecie concerne contributi dovuti per l’anno 2009, dunque relativi ad un periodo anteriore all’entrata in vigore della norma interpretativa.

Il ricorrente, un ingegnere, ha denunciato violazione e falsa applicazione degli artt. 2, comma 26, l. n. 335/1995, 18, comma 12, d.l. n. 98/2011 (conv. con l. n. 111/2011), 21, l. n. 6/1981, e 1, d.lgs. n. 103/1996, per avere la Corte di merito ritenuto che egli dovesse iscriversi presso la Gestione Separata Inps in relazione all’attività libero-professionale di ingegnere svolta in aggiunta a quella di lavoratore dipendente, nonostante che per tale attività fosse tenuto a versare a Inarcassa il contributo integrativo.

L'orientamento consolidato

Nell'ordinanza interlocutoria, la Cassazione ricorda in premessa che “questa Corte ha ormai consolidato l’orientamento secondo cui gli ingegneri e gli architetti, che siano iscritti ad altre forme di previdenza obbligatorie e che non possano conseguentemente iscriversi a Inarcassa, rimanendo obbligati verso quest’ultima soltanto al pagamento del contributo integrativo in quanto iscritti agli albi, sono tenuti comunque ad iscriversi alla Gestione separata presso l’Inps”.

La Consulta sull'analogo regime previdenziale degli avvocati

La suprema Corte ricorda che “con riguardo alla categoria professionale degli avvocati del libero foro, assoggettata in parte qua ad un regime previdenziale analogo a quello previsto per la categoria degli architetti e ingegneri, la Corte costituzionale, con la sentenza n. 104 del 2022, ha rilevato che il legislatore, pur fissando legittimamente, con l’art. 18, comma 12, d.l. n. 98/2011, cit., un precetto normativo che la disposizione interpretata era fin dall’inizio idonea ad esprimere, “avrebbe dovuto comunque tener conto, in questa particolare fattispecie, di tale già insorto affidamento in una diversa interpretazione”, dichiarando conseguentemente l’illegittimità costituzionale, in riferimento all’art. 3 Cost., dell’art. 18, comma 12, d.l. n. 98/2011, cit., “nella parte in cui non prevede che gli avvocati del libero foro non iscritti alla Cassa di previdenza forense per mancato raggiungimento delle soglie di reddito o di volume di affari di cui all’art. 22 della legge 20 settembre 1980, n. 576 (Riforma del sistema previdenziale forense), tenuti all’obbligo di iscrizione alla Gestione separata costituita presso l’Istituto nazionale della previdenza sociale (INPS), siano esonerati dal pagamento, in favore dell’ente previdenziale, delle sanzioni civili per l’omessa iscrizione con riguardo al periodo anteriore alla sua entrata in vigore”.

I dubbi della Cassazione

In conclusione la Sezione Lavoro della Corte di Cassazione, si legge nell'ordinanza interlocutoria, “ha motivo di dubitare, in riferimento all’art. 3 Cost., della legittimità costituzionale dell’art. 18, comma 12, d.l. n. 98/2011, cit., nella parte in cui non prevede che anche gli ingegneri e gli architetti, che non possono iscriversi all’Inarcassa per essere contemporaneamente iscritti presso altra gestione previdenziale obbligatoria, ex art. 21, l. n. 6/1981, e che siano pertanto tenuti all’obbligo di iscrizione alla Gestione separata costituita presso l’Inps, siano esonerati dal pagamento, in favore dell’ente previdenziale, delle sanzioni civili per l’omessa iscrizione con riguardo al periodo anteriore alla sua entrata in vigore”.

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