La Corte d'appello dell'Aquila, in riforma della pronuncia di primo grado, ha rigettato l'opposizione proposta da un ingegnere avverso l'avviso di addebito con cui l'Inps gli aveva richiesto il pagamento di contributi omessi nell'anno 2007 in favore della gestione separata di cui all'art. 2, comma 26, I. n 335/1995.
La Corte, accertato in fatto che l'ingegnere era iscritto all'Albo degli Ingegneri e degli Architetti e che, oltre ad essere lavoratore dipendente iscritto al Fondo Pensioni Lavoratori Dipendenti, aveva svolto nel periodo in questione anche attività libero-professionale, per la quale aveva versato all'Inarcassa il contributo c.d. integrativo, ha ritenuto che il pagamento di quest'ultimo non valesse ad escludere il professionista dall'obbligo di iscrizione alla gestione separata, trattandosi di contributo dovuto per finalità solidaristiche, che non metteva capo alla costituzione di alcuna posizione previdenziale.
Con la sentenza n.30344/2017 pubblicata il 18 dicembre, la Corte di cassazione ha rigettato il ricorso dell'ingegnere.
La suprema Corte ricorda che “l'iscrizione all'INARCASSA è preclusa agli ingegneri e agli architetti che siano iscritti ad altre forme di previdenza obbligatorie in dipendenza di un rapporto di lavoro subordinato o comunque di altra attività esercitata (art. 2, I. n. 1046/1971, la cui disposizione è stata reiterata dall'art. 21, comma 5, I. n. 6/1981 e, da ultimo, dall'art. 7, comma 5, dello Statuto INARCASSA, approvato giusta le disposizioni del decreto legislativo n. 509/1994).
Costoro, conseguentemente, non sono tenuti al versamento del contributo soggettivo, bensì unicamente al versamento del contributo integrativo, dovuto da tutti gli iscritti agli albi di ingegnere e architetto, indipendentemente dall'iscrizione all'INARCASSA, nella forma di una maggiorazione percentuale che dev'essere applicata dal professionista su tutti i compensi rientranti nel volume di affari e versata alla Cassa indipendentemente dall'effettivo pagamento che ne abbia eseguito il debitore, salva ripetizione nei confronti di quest'ultimo (art. 10, I. n. 6/1981, riprodotto negli stessi termini dall'art. 5 del Regolamento di previdenza INARCASSA)”.
“Ora, non è revocabile in dubbio” osserva la Cassazione “che il versamento di tale contributo, in difetto di iscrizione all'INARCASSA, non possa mettere capo alla costituzione di alcuna posizione previdenziale a beneficio del professionista che è tenuto a corrisponderlo: la cassa di previdenza eroga le prestazioni previdenziali esclusivamente agli iscritti (art. 3, Statuto INARCASSA) e chi è iscritto ad altra forma di previdenza obbligatoria non può esserlo (cfr. da ult. Cass. n. 23687 del 2015). Ma se così è, è inevitabile concludere che il suo versamento non può esonerare il professionista dall'iscrizione alla gestione separata INPS: la regola generale conseguente all'istituzione di quest'ultima è che all'espletamento di una duplice attività lavorativa, quando per entrambe è prevista una tutela assicurativa, deve corrispondere una duplicità di iscrizione alle diverse gestioni (così ancora Cass. S.U. n. 3240 del 2010, cit.). Né ciò comporta alcuna duplicazione di contribuzione a carico del professionista, giacché il contributo integrativo, la cui istituzione si giustifica esclusivamente in relazione alla necessità dell'INARCASSA di disporre di un'ulteriore fonte di entrate con cui sopperire alle prestazioni cui è tenuta, è ripetibile nei confronti del beneficiario della prestazione professionale e dunque è in realtà posto a carico di terzi estranei alla categoria professionale cui appartiene il professionista e di cui l'INARCASSA è ente esponenziale (v. in tal senso Corte cost. n. 132 del 1984)”.
Argomenti contrari “non possono desumersi dalla circostanza che il Regolamento di previdenza dell'INARCASSA abbia recentemente previsto che la «quota della contribuzione integrativa versata, secondo le modalità di computo previste nel comma 5 del presente articolo», venga computata nell'ambito del «montante contributivo individuale»: fermo restando che tale disposizione opera a decorrere dal 1°.1.2013 (art. 26.5, Regolamento cit.), è decisivo rilevare, ancora una volta, che codesta retrocessione del contributo integrativo presuppone che il professionista sia iscritto all'INARCASSA e abbia dunque titolo per beneficiare delle sue prestazioni, ciò che gli ingegneri e gli architetti che sono iscritti ad altra gestione previdenziale non possono fare.
Né potrebbe sostenersi che, avendo la disposizione interpretativa dell'art. 18, comma 12, d.l. n. 98/2011, fatto genericamente riferimento ad un «versamento contributivo», non sarebbe consentito all'interprete distinguere tra contributo soggettivo e contributo integrativo: come anzidetto, il significato della disposizione interpretativa va ricavato per il tramite della sua congiunzione con la disposizione interpretata, ossia l'art. 2, comma 26, I. n. 335/1995, ed è la ratio di quest'ultima ad imporre che l'unico versamento contributivo rilevante ai fini dell'esclusione dell'obbligo di iscrizione alla gestione separata sia quello suscettibile di costituire in capo al lavoratore autonomo una correlata posizione previdenziale. Per tacere del fatto che il canone ermeneutico secondo cui l'interprete dovrebbe astenersi dall'introdurre differenziazioni tra situazioni omologhe lì dove il legislatore non ne ha previste, traendo in specie la sua capacità di persuasione retorica dalla somiglianza o analogia che presuppone tra contributo soggettivo e contributo integrativo, al fine di disciplinarli egualmente, è frutto di un'interpretazione tutt'altro che "letterale" del dato normativo, non essendo certamente rinvenibili nell'art. 18, comma 12, d.l. n. 98/2011, cit., le ragioni della somiglianza o analogia che si vorrebbe presupporre”.