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Ingegneri, in Gazzetta il regolamento sulle misure compensative per l'esercizio della professione

Disciplina tra l'altro le prove attitudinali e il tirocinio di adattamento

martedì 20 gennaio 2015 - Redazione Build News

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Entrerà in vigore il 3 febbraio 2015 il Regolamento del Ministero della Giustizia sulle misure compensative per l'esercizio della professione di ingegnere (decreto 3 dicembre 2014, n. 200), pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n.14 di ieri 19 gennaio 2015.

Il Regolamento attua quanto previsto all'articolo 24 del decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206, attuativo della direttiva 2005/36/CE relativa al riconoscimento delle qualifiche professionali. 

L'articolo 11 del D.Lgs. n. 206/2007 prevede che, in regime di libera prestazione di servizi, in caso di differenze sostanziali tra le qualifiche professionali del prestatore e la formazione richiesta dalle norme nazionali, nella misura in cui tale differenza sia tale da nuocere alla pubblica sicurezza o alla sanita' pubblica, il prestatore può colmare tali differenze attraverso il superamento di una specifica prova attitudinale. L'articolo 22, in regime di stabilimento, in presenza di determinate condizioni, subordina il riconoscimento dei titoli al superamento di una prova attitudinale o al compimento di un tirocinio di adattamento a scelta del richiedente, mentre l'articolo 23 riguarda il tirocinio di adattamento e la prova attitudinale.

Gli articoli 5 e 24 dello stesso decreto legislativo n. 206/2007, sull'esecuzione delle misure compensative, prevedono la definizione, mediante decreto del Ministro della giustizia, con riferimento alle singole professioni, le eventuali ulteriori procedure necessarie per assicurare lo svolgimento, la conclusione, l'esecuzione e la valutazione delle misure di cui agli articoli 11 e 23.

17 ARTICOLI. Il Regolamento sulle misure compensative, pubblicato sulla G.U. di ieri, consta di 17 articoli:

- Art. 1 Definizioni

- Art. 2 Contenuto della prova attitudinale

- Art. 3 Commissione d'esame

- Art. 4 Vigilanza sugli esami

- Art. 5 Svolgimento dell'esame

- Art. 6 Valutazione della prova attitudinale

- Art. 7 Oggetto e svolgimento del tirocinio

- Art. 8 Elenco dei professionisti

- Art. 9 Obblighi del tirocinante

- Art. 10 Registro dei tirocinanti

- Art. 11 Iscrizione

- Art. 12 Delibera di iscrizione

- Art. 13 Modalità di svolgimento e valutazione del tirocinio

- Art. 14 Sospensione e interruzione del tirocinio

- Art. 15 Cancellazione dal registro dei tirocinanti

- Art. 16 Sospensione dal registro dei tirocinanti

- Art. 17 Oneri informativi

QUATTRO ALLEGATI. Il Regolamento reca quattro allegati:

- Allegato A: elenco delle materie Sezioni A e B

- Allegato B: schema per la redazione della domanda di ammissione all'esame

- Allegato C: schema per la redazione dell'istanza per l'iscrizione nel registro dei tirocinanti

- Allegato D: elenco degli oneri informativi introdotti o eliminati a carico di cittadini e imprese (art. 2, comma 2, dpcm 14 novembre 2012 n. 252)

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