Sentenze

Ingegneri junior, i lavori di difesa del suolo sono di esclusiva competenza degli iscritti nella sezione A

Consiglio di Stato: l’ingegnere junior può svolgere l'attività di collaborazione esclusivamente con riguardo ad opere edilizie e attività autonoma per le costruzioni civili semplici

mercoledì 2 marzo 2016 - Redazione Build News

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L’art. 46, comma 3, lettera a), n. 1), del d.P.R. n. 328 del 2001 stabilisce che gli ingegneri “junior” con laurea triennale possano svolgere attività basate sull’applicazione delle scienze, con mera attività di concorso e collaborazione rispetto all’attività degli ingegneri della sezione “A” e solo nel settore delle opere edili; solo in materia di edilizia privata gli ingegneri “junior” avrebbero competenze proprie, nei casi regolati dal comma 3, lettera a) n. 2 di detto art. 46.

Lo ha ricordato la quinta sezione del Consiglio di Stato con la sentenza n. 776/2016 depositata il 25 febbraio.

I LAVORI DI DIFESA DEL SUOLO SONO DI ESCLUSIVA COMPETENZA DI INGEGNERI ISCRITTI NELLA SEZIONE A. “Nel caso di specie – osserva Palazzo Spada - quelle da progettare non sarebbero nemmeno state opere edili, ma opere per la difesa del suolo, per il disinquinamento e per le depurazioni, nonché sistemi ed impianti civili per l’ambiente ed il territorio, che, ex art. 45 comma 1, lettera a), del citato d.P.R., sarebbero di esclusiva competenza di ingegneri iscritti nella sezione “A” e per le quali non sarebbe prevista alcuna attività di concorso o collaborazione”.

L’art. 46, del d.P.R. n. 328 del 2001 stabilisce che: “1. Le attività professionali che formano oggetto della professione di ingegnere sono così ripartite tra i settori di cui all'articolo 45, comma 1:

a) per il settore "ingegneria civile e ambientale": la pianificazione, la progettazione, lo sviluppo, la direzione lavori, la stima, il collaudo, la gestione, la valutazione di impatto ambientale di opere edili e strutture, infrastrutture, territoriali e di trasporto, di opere per la difesa del suolo e per il disinquinamento e la depurazione, di opere geotecniche, di sistemi e impianti civili e per l'ambiente e il territorio; ……2. Ferme restando le riserve e le attribuzioni già stabilite dalla vigente normativa e oltre alle attività indicate nel comma 3, formano in particolare oggetto dell'attività professionale degli iscritti alla sezione A, ai sensi e per gli effetti di cui all'articolo 1, comma 2, le attività, ripartite tra i tre settori come previsto dal comma 1, che implicano l'uso di metodologie avanzate, innovative o sperimentali nella progettazione, direzione lavori, stima e collaudo di strutture, sistemi e processi complessi o innovativi.

3. Restando immutate le riserve e le attribuzioni già stabilite dalla vigente normativa, formano oggetto dell'attività professionale degli iscritti alla sezione B, ai sensi e per gli effetti di cui all'articolo 1, comma 2: a) per il settore "ingegneria civile e ambientale": 1) le attività basate sull'applicazione delle scienze, volte al concorso e alla collaborazione alle attività di progettazione, direzione dei lavori, stima e collaudo di opere edilizie comprese le opere pubbliche; 2) la progettazione, la direzione dei lavori, la vigilanza, la contabilità e la liquidazione relative a costruzioni civili semplici, con l'uso di metodologie standardizzate; 3) i rilievi diretti e strumentali sull'edilizia attuale e storica e i rilievi geometrici di qualunque natura; …”..

L’INGEGNERE JUNIOR PUÒ SVOLGERE L'ATTIVITÀ DI COLLABORAZIONE ESCLUSIVAMENTE CON RIGUARDO AD OPERE EDILIZIE E ATTIVITÀ AUTONOMA PER LE COSTRUZIONI CIVILI SEMPLICI. Il Consiglio di Stato ribadisce che “per il settore ingegneria civile ed ambientale l’ingegnere “junior” può svolgere la prevista attività di collaborazione esclusivamente con riguardo ad opere edilizie (cioè le opere, lavorazioni e interventi che mirano a realizzare, modificare, riparare o demolire, di norma, un edificio, e che, comunque individuate, devono essere finalizzate alla realizzazione dello stesso comprese le opere pubbliche) ed attività autonoma per le costruzioni civili semplici, tra le quali non sono computabili le opere previste dal bando di cui trattasi”.

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