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Ingegneri liberi professionisti, oltre il 33% non ha una polizza professionale

Indagine del Centro studi Cni: l'86% è interessato alla stipula di una polizza collettiva ad adesione volontaria, di costo contenuto ed espandibile secondo le esigenze

venerdì 2 ottobre 2015 - Redazione Build News

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Oltre il 33% degli iscritti che svolge la libera professione non dispone ancora di una polizza professionale.

Il dato emerge da una indagine del Centro studi del Cni illustrata dal presidente del Consiglio nazionale degli Ingegneri, Armando Zambrano, nella sua relazione al 60° Congresso nazionale a Venezia. La ricerca mira a verificare le modalità di attuazione dell'obbligo della polizza assicurativa da parte degli iscritti e per esplorare le ulteriori possibili iniziative da porre in essere in questo campo. 

COSTO TROPPO ALTO. Il motivo principale della mancata stipula è il fatto che il costo della polizza è troppo elevato, o almeno tale viene percepito (38%).

Sono soprattutto gli ingegneri più giovani (fino a 45 anni di età) a indicare nel costo troppo elevato la ragione principale della mancata stipula ed il fattore prezzo è l’elemento principale che determina la scelta della polizza (65%), ancor di più tra i giovani professionisti (80% fino a 35 anni di età).

POLIZZA COLLETTIVA AD ADESIONE VOLONTARIA ED A COSTO CONTENUTO. La grande maggioranza (86%) degli ingegneri che svolgono attività professionale è interessata alla stipula di una polizza collettiva ad adesione volontaria ed a costo contenuto ed espandibile secondo le esigenze. Anche tra gli ingegneri che svolgono attività di lavoro dipendente, è il 60% ad essere interessato alla stipula della polizza collettiva.

Polizza collettiva che necessariamente deve avere un costo inferiore a quella attualmente sottoscritta dagli ingegneri (il costo medio è di oltre 830 euro annuo; per i più giovani tale costo scende a poco più di 400 euro).

Queste risultanze dell’indagine, osserva Zambrano, “spingono il CNI e il sistema ordinistico ad attivarsi anche su questo campo, verso la predisposizione di un’offerta di polizza collettiva ad adesione volontaria”.

LE ATTUALI CRITICITÀ. Nella relazione il presidente degli ingegneri sottolinea che “l’obbligo per ogni professionista di stipulare, ai sensi dell’art. 3, comma 5, lettera e) del dl 138/2011, idonea assicurazione per i rischi derivanti dall’esercizio dell’attività professionale e a rendere noti al cliente, al momento dell’assunzione dell’incarico, gli estremi della polizza stipulata per la responsabilità professionale e il relativo massimale è stato introdotto in un contesto normativo alquanto lacunoso, che ha reso il suo adempimento problematico”.

Infatti, “a fronte dell’obbligo posto dalla legge per il libero professionista di assicurare la propria attività professionale non corrisponde un obbligo analogo per le Compagnie che hanno richiesto ed ottenuto l’autorizzazione all’esercizio del ramo RC professionale, di sottoscrivere le polizze ai professionisti che lo richiedono. Ciò significa che le Compagnie che ritengano poco vantaggioso o eccessivamente rischioso sottoscrivere la polizza a un determinato professionista possono rifiutarsi di farlo. Come dimostra l’esperienza di categorie professionali che già da anni sperimentano l’obbligatorietà del possesso di polizza assicurativa (i medici, ad esempio), sono sempre più frequenti i casi di professionisti che non riescono ad adempiere a tale obbligo di legge e sono quindi costretti a limitare il loro diritto ad esercitare attività libero professionale”.

VALIDITÀ DELLA GARANZIA. Zambrano pone l'attenzione su “un aspetto chiave, ovvero la validità della garanzia. Il mercato assicurativo si è uniformato nel considerare valide le richieste di risarcimento presentate all’assicurato nel corso di validità della polizza anche se la condotta lesiva o il danno stesso si siano già verificati prima dell’inizio della copertura; detto regime viene definito di “claims made”. Con questo tipo polizza, quindi, il professionista potrebbe avere copertura assicurativa anche senza essere stato assicurato al momento della commissione dell’errore, purché sia assicurato al momento della richiesta di risarcimento danni. Ciò comporta che il professionista, per garantirsi da eventuali pretese risarcitorie per lamentati errori professionali, deve sempre mantenere in vigore la polizza assicurativa. Ma cosa succede se il professionista non riesce a trovare una Compagnia che gli rinnovi la copertura assicurativa? Oltre a non essere più assicurato e, quindi, a non poter più esercitare la libera professione, il professionista si troverà a non essere più garantito per quei possibili errori professionali commessi negli anni passati. Tra il momento in cui il professionista commette l’errore ed il momento in cui il cliente ne ha percezione può passare, infatti, anche molto tempo.

In altri casi le cause tipiche di esclusione contenute nei contratti d assicurazione coincidono con le attività proprie della professione (ad esempio, i Chimici). In tale ipotesi al professionista viene di fatto impedito di esercitare la propria attività professionale in quanto allo stesso è sostanzialmente precluso l’adempimento dell’obbligo di legge (non si tratta in questo caso di limitare il diritto ad esercitare attività libero professionale, ma di impedirne l’esercizio)”.

RIDUZIONE DELLA RISCHIOSITÀ DELL’ATTIVITÀ PROFESSIONALE SINO A QUEL MOMENTO ESERCITATA. Il presidente del Cni cita anche il caso in cui “il professionista riduce la rischiosità dell’attività professionale sino a quel momento esercitata. Un esempio: un ingegnere per un certo numero di anni è attivo nella progettazione di gallerie stradali che però ora non esegue più, riducendo, quindi, il proprio rischio assicurativo. Si rivolge all’Assicuratore e chiede di modificare la copertura per adattarla alle mutate esigenze, sottoscrivendo, quindi, una polizza che non preveda l’estensione alla progettazione di gallerie. Valendo il criterio, sopra esposto, della claims made, qualora l’ingegnere in questione dovesse ricevere una richiesta di risarcimento per un lamentato errore nella progettazione di una galleria realizzata in passato, avendo in corso di validità una polizza che esclude tale rischio, detto lamentato danno verrebbe respinto perché non coperto dalle attuali condizioni di polizza prestate. Di conseguenza, l’ingegnere che ha progettato gallerie, anche se non svolge più tale attività, per essere coperto per il rischio passato dovrà continuare a pagare una polizza che preveda l’estensione di rischio alla progettazione di gallerie”.

Queste criticità “attendono tutte al concetto di “idoneità” della polizza professionale; idoneità che allo stato attuale è rimessa alla vigilanza unicamente degli Ordini professionali”.

REGOLAMENTO DI ATTUAZIONE. Per Zambrano occorre intervenire sulla norma “perché preveda, come per la categoria dei medici, un regolamento di attuazione in cui si prevedano le caratteristiche della polizza (definizione dell’idoneità della polizza, definizione del massimale, forme di parzializzazione del rischio rispetto alle prestazioni svolte, …) e le modalità di adempimento, come ad esempio forme collettive di polizza, che consentono di proteggere meglio il singolo professionista. Un primo importante risultato potrebbe essere ottenuto con il DDL Concorrenza”.

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