Con la circolare n. 193 del 29 dicembre 2017 l'Inps fornisce le istruzioni finalizzate a favorire il corretto inquadramento degli organismi bilaterali che svolgono funzioni ausiliarie dell’attività principale propria delle aziende edili.
Ci si riferisce, nello specifico, alle casse edili, alle scuole di formazione professionali in edilizia ed ai comitati paritetici territoriali per la sicurezza in edilizia.
L'Istituto osserva che “i predetti organismi appaiono caratterizzati dalle seguenti condizioni:
a) svolgimento di funzioni ausiliarie dell’attività edile, funzioni che altrimenti sarebbero svolte direttamente dalle aziende edili attraverso il proprio personale;
b) destinazione esclusiva dei propri servizi nei confronti delle aziende del settore dell’edilizia;
c) applicazione, al proprio personale, del contratto collettivo di lavoro dell’edilizia;
d) svolgimento delle proprie funzioni in un assetto bilaterale, che vede la partecipazione dei rappresentanti dei datori di lavoro e dei lavoratori.
La contestuale sussistenza delle sopra citate condizioni porta a ritenere che l’inquadramento previdenziale maggiormente adeguato da attribuire alle casse edili, alle scuole di formazione professionale per l’edilizia ed ai comitati paritetici territoriali per la sicurezza in edilizia sia rinvenibile nelle attività ausiliarie dell’edilizia, cui corrisponde il codice statistico contributivo 11305 e codice Ateco2007 94.11.00.
Pertanto, ai sensi dell’articolo 3, comma 8, delle legge n. 335/1995, le Strutture dell’Istituto territorialmente competenti provvederanno ad operare l’inquadramento dei predetti organismi sulla base del c.s.c. 11305 e codice Ateco2017 94.11.00 con efficacia ex nunc”.