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Inquinamento acustico, all'esame del Parlamento il decreto che armonizza le norme nazionali

Disciplinato anche l'elenco nominativo dei soggetti abilitati a svolgere la professione di tecnico competente in acustica

mercoledì 14 dicembre 2016 - Redazione Build News

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Ridurre le procedure di infrazione comunitaria aperte nei confronti dell’Italia in materia di rumore ambientale, e risolvere in modo definitivo alcune criticità normative, soprattutto in materia di applicazione dei valori limite e di azioni mirate alle autorizzazioni all’esercizio di sorgenti sonore, quali le infrastrutture dei trasporti e le attività produttive, oltre che la mitigazione dell’inquinamento acustico e la salvaguardia delle popolazioni e degli ecosistemi.

Sono questi gli obiettivi di un decreto legislativo che armonizza la normativa nazionale in materia di inquinamento acustico, ai sensi dell'articolo 19 comma 2, lettere a), b), c), d), e), f) e h) della legge 30 ottobre 2014, n. 161 (legge europea 2013-bis).

Il decreto è stato approvato in esame preliminare dal Consiglio dei ministri lo scorso 24 novembre ed è ora all'esame del Parlamento.

Il provvedimento regolamenta attività particolarmente sensibili al rumore ambientale e fino ad oggi escluse dalle normative quali gli impianti eolici, le aviosuperfici, le elisuperfici, le idrosuperfici, le attività e discipline sportive e le attività di autodromi e piste motoristiche.

IMPIANTI EOLICI. Come spiega il dossier parlamentare, le norme del Capo V aggiungono gli impianti eolici nell'ambito della definizione di "sorgenti sonore fisse" dettata dalla legge quadro (art. 18) e, conseguentemente, prevedono l’emanazione di un apposito decreto del Ministro dell'ambiente (adottato di concerto con i Ministri dello sviluppo economico, della salute e delle infrastrutture e dei trasporti) finalizzato alla determinazione dei criteri per la misurazione del rumore emesso da tali impianti eolici e per il contenimento dell’inquinamento acustico dagli stessi prodotto (art. 19).

L'articolo 18, composto da un unico comma, novella l'articolo 2, comma 1, lettera c), della legge quadro sull'inquinamento acustico (L. 447/1995), al fine di inserire gli impianti eolici nell'ambito della definizione di "sorgenti sonore fisse".

L'articolo 19, anch’esso composto da un unico comma, aggiunge alle competenze statali in materia di inquinamento acustico, anche la determinazione dei criteri per la misurazione del rumore emesso dagli impianti eolici e per il contenimento del relativo inquinamento acustico (nuova lettera m-bis) del comma 1 dell’art. 3 della L. 447/1995).

A tal fine, lo stesso articolo prevede l'adozione di un decreto del Ministro dell'ambiente, di concerto con i Ministri dello sviluppo economico, della salute e delle infrastrutture e dei trasporti. La disposizione non prevede un termine per l'emanazione del citato decreto ministeriale.

La relazione illustrativa sottolinea che le disposizioni del Capo V (articoli 18 e 19) dello schema in esame intendono dare attuazione al criterio di delega di cui all'art. 19, comma 2, lettera e), della L. 161/2014, relativo all'adeguamento della normativa nazionale alla disciplina del rumore prodotto dall'esercizio degli impianti eolici.

L’art. 8 della legge quadro prevede che i progetti sottoposti a VIA siano “redatti in conformità alle esigenze di tutela dall'inquinamento acustico delle popolazioni interessate”. Ai sensi del D.Lgs. 152/2006 (c.d. Codice dell’ambiente), gli impianti eolici per la produzione di energia elettrica sono soggetti a VIA. La relativa procedura è di competenza regionale per gli impianti ubicati sulla terraferma (ai sensi dell’allegato III alla parte seconda del Codice), mentre per quelli ubicati in mare la competenza è statale, in base al disposto dell’allegato II alla parte seconda del medesimo Codice.

Ai sensi del successivo allegato IV, sono sottoposti alla verifica di assoggettabilità di competenza delle regioni, tra gli altri, i progetti di impianti industriali per la produzione di energia mediante lo sfruttamento del vento con potenza complessiva superiore a 1 MW.

Al fine di fornire una metodologia standard di misura finalizzata all'analisi e alla valutazione dell'impatto acustico prodotto durante l'esercizio di impianti eolici, anche ai fini del loro monitoraggio acustico, con la delibera del Consiglio federale del Sistema nazionale per la protezione dell’ambiente del 20 ottobre 2012, sono state emanate le Linee guida per la valutazione e il monitoraggio dell’impatto acustico degli impianti eolici. Nell’introduzione di tali linee guida viene sottolineato che la metodologia ivi descritta “può anche essere presa a riferimento per l’elaborazione di un nuovo strumento normativo specifico per la sorgente costituita dai generatori eolici”.

TECNICO COMPETENTE IN ACUSTICA. L'articolo 20 stabilisce l'ambito di applicazione della disciplina recata dal Capo VI, riguardante i criteri generali per l'esercizio della professione di tecnico competente in acustica, di cui all'articolo 2 della Legge quadro sull'inquinamento acustico (Legge n. 447 del 1995).

ELENCO DEI TECNICI COMPETENTI IN ACUSTICA. L'articolo 21 disciplina l'elenco nominativo dei soggetti abilitati a svolgere la professione di tecnico competente in acustica, istituito presso il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare.

REQUISITI PER L'ISCRIZIONE. L'articolo 22 individua i requisiti necessari per l'iscrizione all'elenco dei tecnici competenti in acustica.

ABILITAZIONE ALL'ESERCIZIO DELLA PROFESSIONE DI TECNICO COMPETENTE IN ACUSTICA. L'articolo 24 modifica l'articolo 2 della Legge quadro sull'inquinamento acustico (L. n. 447 del 1995), concernente le definizioni adottate nella legge medesima, al fine di adeguarlo alle nuove disposizioni riguardanti l'abilitazione all'esercizio della professione di tecnico competente in acustica, recate dallo schema di decreto in esame.

MACCHINE RUMOROSE CHE OPERANO ALL'APERTO. È all'esame del Parlamento anche il secondo decreto legislativo – approvato anch'esso in via preliminare dal Consiglio dei ministri del 24 novembre scorso – che reca disposizioni per far aderire la normativa italiana con la direttiva 2000/14/CE e con il regolamento (CE) n.756/2008, a norma dell'articolo 19, comma 2, lettere I), L) e M) della legge 30 ottobre 2014, n.161. Nello specifico ha l’obiettivo di ricondurre a norma l’insieme delle macchine rumorose operanti all’aperto, importate da Paesi extracomunitari e poste in commercio nella distribuzione di dettaglio per le quali mancava la certificazione e la marcatura CE. Si affida la responsabilità in materia agli importatori presenti sul territorio comunitario, colmando così un vuoto normativo e garantendo maggiore sicurezza all’utenza.

Il provvedimento mira anche a raggiungere obiettivi di semplificazione sia nei procedimenti di autorizzazione degli Organismi di certificazione, sia per i rinnovi in concomitanza con gli accreditamenti o il loro rinnovo da parte di Accredia.

Viene inoltre rafforzata la disciplina sanzionatoria prevista, conferendo ad Ispra maggiori poteri di accertamento e verifica.

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