Si allunga da 18 mesi a 24 mesi il termine entro il quale il Governo è delegato ad adottare uno o più decreti legislativi per il riordino della normativa in materia di tutela dell'ambiente esterno e dell'ambiente abitativo dall'inquinamento acustico prodotto da sorgenti sonore fisse e mobili.
L'allungamento del termine è previsto nel Collegato ambientale, approvato nei giorni scorsi dal Senato e ora al vaglio della Camera.
MODIFICA ALLA LEGGE EUROPEA 2013-BIS. Un articolo del disegno di legge (collegato alla Legge di stabilità 2014) modifica da 18 a 24 mesi il termine previsto all'articolo 19, comma 1, della legge europea 2013-bis (legge n. 161 del 30 ottobre 2014), che delega il Governo ad adottare, entro diciotto mesi dalla data del 25 novembre 2014 di entrata in vigore della legge europea 2013-bis, uno o più decreti legislativi per il riordino dei provvedimenti normativi vigenti in materia di tutela dell'ambiente esterno e dell'ambiente abitativo dall'inquinamento acustico prodotto dalle sorgenti sonore fisse e mobili, definite dall'articolo 2, comma 1, lettere c) e d), della legge 26 ottobre 1995, n. 447. Ciò al fine di assicurare la completa armonizzazione della normativa nazionale in materia di inquinamento acustico con la direttiva 2002/49/CE, relativa alla determinazione e alla gestione del rumore ambientale, e con la direttiva 2000/14/CE, relativa all'emissione acustica ambientale delle macchine e attrezzature destinate a funzionare all'aperto.
IMPIANTI TERMICI CIVILI ALIMENTATI DA GAS COMBUSTIBILI. Sul fronte degli impianti termici, un altro articolo del Collegato ambientale stabilisce che, per gli impianti alimentati da gas combustibili che rientrano nella norma UNI 11528:2014, non si applicano le norme sui requisiti tecnici e costruttivi degli impianti termici civili, contenute nel allegato IX alla parte V del Codice dell'ambiente.
Gli impianti conformi alla norma UNI 11528:2014 (relativa alla progettazione e realizzazione degli impianti di portata termica maggiore di 35 kW alimentati a gas, in particolare gli impianti di climatizzazione e produzione centralizzata di acqua calda sanitaria) ricadono nel campo di applicazione dell'allegato IX alla parte V del Codice dell'ambiente solo per quanto riguarda le disposizioni relative agli apparecchi indicatori.
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