Stamane il Consiglio dei Ministri ha deliberato di impugnare la legge della Regione Basilicata n. 21 dell’11/09/2017, recante “Modifiche ed integrazioni alle leggi regionali 19 gennaio 2010, n. 1 “Norme in materia di energia e piano di indirizzo energetico ambientale regionale – decreto legislativo n. 152 del 3 aprile 2006 - legge regionale n. 9/2007”; 26 aprile 2012, n. 8 “Disposizioni in materia di produzione di energia elettrica da fonti rinnovabili” e 30 dicembre 2015, n. 54 “Recepimento dei criteri per il corretto inserimento nel paesaggio e sul territorio degli impianti da fonti di energia rinnovabili ai sensi del D.M. 10 settembre 2010”.
Secondo il Governo alcune norme di questa legge regionale, riguardanti i procedimenti autorizzatori per la realizzazione di impianti di energia da fonti rinnovabili, violano sia l’art. 117, secondo comma, lett. s), della Costituzione, che affida allo Stato la competenza in materia di tutela dei beni culturali e del paesaggio, sia l’art. 117, terzo comma, della Costituzione, per contrasto con i principi fondamentali della legislazione statale in materia di produzione, trasporto e distribuzione nazionale dell’energia.
Gli asseriti profili di illegittimità costituzionale riguardano le disposizioni contenute negli articoli 1, 2, 5, 6 e 7, nonché nell’allegato alla legge regionale stessa che inserisce un allegato D alla legge regionale n. 54/2015.
Per consultare il dettaglio delle ragioni dell'impugnativa clicca qui.