Con il decreto dirigenziale n. 8711 del 21 ottobre 2015, la Regione Lombardia ha regolamentato i percorsi di formazione abilitanti e di aggiornamento per “installatore e manutentore straordinario di impianti energetici alimentati da fonti rinnovabili”, ai sensi dell'articolo 15, comma 2, del decreto legislativo n. 28/2011.
Con il decreto dirigenziale sono approvati lo “Standard professionale e formativo per l’attività di installazione e manutenzione straordinaria di impianti energetici alimentati da fonti rinnovabili - FER”, di cui all’Allegato A), e la “Regolamentazione dei percorsi di aggiornamento per l’attività di installazione e manutenzione straordinaria di impianti energetici alimentati da fonti rinnovabili – FER”, di cui all’Allegato B).
ENTI ACCREDITATI. I percorsi formativi, anche di aggiornamento, possono essere attivati esclusivamente dagli enti accreditati iscritti all’Albo regionale dei servizi di Istruzione e Formazione Professionale, ai sensi degli artt. 25 e 26 della l.r. 19/2007 e relativi atti attuativi, i quali posseggano i requisiti specifici aggiuntivi.
AGGIORNAMENTO OGNI 3 ANNI. Tutti i soggetti in possesso dei requisiti tecnico-professionali di cui all’art. 4, 1° comma, lettere a), b) c), d) del DM 37/2008 sono tenuti a partecipare alle attività formative di aggiornamento ogni tre anni, che decorrono dal 1 agosto 2013.
A seguito di puntuale condivisione anche delle modalità telematiche, i nominativi dei soggetti che hanno concluso positivamente i percorsi di installatore e manutentore straordinario di impianti FER ed i percorsi di aggiornamento sono trasmessi al Registro delle imprese delle Camere di Commercio.
DGR N. 3965 DEL 31 LUGLIO 2015. La Delibera della Giunta regionale n. 3965 del 31 luglio 2015 “Disposizioni per l’esercizio, il controllo, la manutenzione e l’ispezione degli impianti termici”, al punto 16 “Formazione installatori e manutentori straordinari di impianti a fonte di energia rinnovabile” dell’allegato tecnico, prevede che “Coloro che conseguono l’abilitazione ai sensi di quanto previsto all’art. 4, lett. c) e d) del D.M.37/2008 dal 4 agosto 2013 per ottenere l’abilitazione all’installazione e manutenzione straordinaria anche di impianti energetici alimentati da fonte rinnovabile devono frequentare un apposito percorso formativo di 80 ore. I soggetti abilitati ai sensi di quanto previsto all’art. 4, lett. a) e b) del D.M. 37/2008, anche in data successiva al 4 agosto 2013, non sono tenuti a frequentare il suddetto corso. Entro 3 anni dall’avvenuta abilitazione, tutti i soggetti che intendono mantenere l’abilitazione all’installazione di impianti energetici alimentati da fonti rinnovabili devono frequentare un corso di aggiornamento di 16 ore”.
Inoltre, “I contenuti e le modalità del corso formativo abilitante e di quello di aggiornamento sono approvati con decreto dalla competente Direzione Generale Istruzione, Formazione e Lavoro di Regione Lombardia, prevedendo per il percorso formativo abilitante una durata minima di 80 ore, di cui 20 comuni alle diverse tecnologie e 60 specifiche per singola tecnologia e per il corso di aggiornamento una durata minima di 16 ore, di cui 8 comuni alle diverse tecnologie e 8 specifiche per tecnologia”.