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Installatori impianti, servono nuove regole per la qualificazione degli operatori

Cna Installazione Impianti: manca un quadro di raccordo che garantisca la continuità della formazione tra installatori Fer, gas, e F-gas.

martedì 7 aprile 2015 - Redazione Build News

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La norma UNI 11554 “non deve in alcun modo configurarsi come l’ennesima norma che gli installatori dovranno obbligatoriamente applicare, ma come un contributo alla discussione sulla revisione del sistema di abilitazione tecnico-professionale della categoria. La certificazione, seppur volontaria e non cogente, potrebbe indurre imprese private (ad es. quelle di distribuzione dell’energia) a selezionare i propri fornitori in base al possesso o meno della certificazione stessa creando una vera e propria discriminazione tra imprese a prescindere dalla loro capacità professionale”.

Lo ha sottolineato Guido Pesaro, responsabile nazionale di Cna Installazione Impianti, nella sua presentazione al convegno “La certificazione delle figure professionali operanti sugli impianti a gas”, tenutosi il 27 Marzo 2015 a Milano e organizzato dall'Uni.  

LACUNE NEL NOSTRO ORDINAMENTO. La norma UNI 11554, ha evidenziato Pesaro, si inserisce nelle lacune del nostro ordinamento legislativo in materia di qualificazione degli operatori del settore installazione impianti che appare superato da quanto, in tema di qualificazione, ci giunge dall’Europa. Va assolutamente evitato che il perdurare di “condizioni nazionali”, ormai desuete, possa rappresentare nel futuro un ostacolo alla competitività delle nostre imprese del settore.

Il possesso o meno della certificazione – ha osservato il rappresentante di Cna Installazione Impianti - non può e non deve costituire elemento discriminante nella scelta del contraente. L’emanazione della norma deve essere da stimolo per il nostro legislatore affinché si apra un processo di revisione del DM 37/08 che adegui il nostro sistema di abilitazione agli standard degli altri paesi europei.

IL QUADRO EUROPEO DI RIFERIMENTO. Questo il quadro europeo di riferimento in materia: Direttiva 2005/36/CE – Riconoscimento delle qualifiche professionali; Direttiva 2013/55/UE – Modifica direttiva 2005/36/CE; Direttiva 2006/100/CE – Adeguamento di determinate Direttive sulla libera circolazione delle persone. Entrambe le direttive sono state recepite dal decreto legislativo 6 novembre 2007, n. 206.

DEFINIZIONE DI “COMPETENT PERSON”. Quanto alla revisione della Direttiva Gad (Direttiva 2009/142/CE “Apparecchi a gas”) centrale è la definizione di “competent person”, una qualifica che richiede per una specifica materia una conoscenza tecnica, delle leggi e delle norme, della responsabilità soggettiva e della responsabilità vs i terzi.

GLI SCENARI. Pesaro ha evidenziato che gli scenari che si delineano sono l'aumento dello spostamento da un paese Ue all’altro degli operatori; la libera concorrenza con le stesse modalità e finalità nel rispetto della sicurezza dei cittadini/utenti; la necessità di regole comuni Ue dal punto di vista normativo e legislativo.

ART. 4, COMMA 1, DM N.37/08. In base al decreto ministeriale n.37/08, art. 4, comma 1, ci si abilita come Responsabile Tecnico grazie ad un mix di titoli di studio ed esperienza professionale. Non è prevista nessuna verifica delle capacita’ e delle competenze precedentemente conseguite.  


FONTI DEL DIRITTO. Le fonti del diritto si distinguono in una fonte primaria - legge ordinaria del Parlamento, decreto legge (governo), decreto legislativo e decreto presidenziale (governo), legge regionale, regolamenti comunitari – e in una fonte secondaria (regolamenti). Il Decreto Legislativo 28/2011 e il Decreto Presidenziale 43/2012 «comandano» sul Decreto Ministeriale 37/08.

NUOVO SISTEMA DI QUALIFICAZIONE. Il nuovo sistema di qualificazione – conclude il responsabile nazionale di Cna Installazione Impianti - deve garantire le imprese (Responsabili Tecnici) in attività; deve essere basato su un percorso di qualificazione (non di certificazione), così articolato: 1. formazione teorica e pratica obbligatoria e propedeutica all’esame di qualificazione; 2. esame teorico e pratico per ottenere la qualificazione; 3. formazione continua (per gli R.T. «vecchi» e per i «nuovi») quale condizione di mantenimento della qualificazione acquisita.

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