“Salvo che non sia diversamente stabilito, i palazzi storici – che usualmente identificano un complesso unitario, quand’anche formato da successive stratificazioni e addizioni - devono presumersi vincolati nel loro insieme, stante l’esigenza che tali beni siano assoggettati a tutela nella loro interezza, a prescindere dal maggiore o minore pregio storico e artistico delle loro singole parti”.
Diversamente, perderebbe ragione la storicità del vincolo, che fa riferimento al valore testimoniale dell’unità complessiva del manufatto.
Questo “generale criterio di logica e di esperienza” è stato recentemente ribadito dal Consiglio di Stato con la sentenza n. 1942/2015 depositata il 16 aprile.
TETTOIA E CLIMATIZZATORE. Nel caso in esame, erano state realizzate in un Palazzo sottoposto a vincolo storico-artistico delle opere abusive consistenti nella copertura di un cortile facente parte del Palazzo stesso a mezzo di una struttura metallica e nel posizionamento, all’interno del predetto cortile, di un’unità esterna per il condizionamento dell’aria, allocata su un muro non di pertinenza del Palazzo e tuttavia aggettante nella colonna d’aria del predetto cortile annesso all’immobile.
Nella sentenza il Consiglio di Stato ha evidenziato che, in considerazione della particolare tipologia degli interventi eseguiti, gli stessi richiedevano il rilascio della preventiva autorizzazione dell’art. 21 d.lgs. 22 gennaio 2004, n. 41 da parte dell’Autorità preposta alla tutela del vincolo, avuto riguardo - quanto alla struttura metallica di copertura, estesa circa mq 16,52 - alla consistenza dell’intervento e, quanto all’unità esterna del condizionatore, alla circostanza che quest’ultima - pur allocata su di un muro di distinto edificio - in ogni caso andava ad occupare una porzione dell’area del Palazzo (in corrispondenza del cortile) gravata da vincolo di tutela.
Nessun rilievo, ha osservato il Consiglio di Stato, ha la circostanza che detto cortile non fosse visibile all’esterno, perché quello della visibilità (sub specie di percepibilità) è requisito che semmai connota i beni paesaggistici, ma certo non anche i beni culturali, i quali ben possono essere sottoposti a regime vincolistico a prescindere dalla percezione pubblica che se ne possa avere dall’esterno.