Con la Circolare 3717 del 13 marzo 2019, il Ministero dello Sviluppo economico fornisce indicazioni alle CCIAA in merito alle limitazioni nell’ambito del DM 37 del 2008 (attività di installazione degli impianti).
“Si ritiene opportuno”, si legge nella Circolare, “rappresentare quanto segue, restando inteso che affinché un soggetto possa essere abilitato a svolgere l’attività di settore occorre che lo stesso abbia, ovviamente, i necessari requisiti tecnico professionali previsti dal decreto in parola:
1) per la lettera A di cui all’art.1, comma 2 (impianti di produzione, trasformazione, trasporto, distribuzione, utilizzazione dell'energia elettrica, impianti di protezione contro le scariche atmosferiche nonché gli impianti per l'automazione di porte, cancelli e barriere) può essere consentito di rilasciare sia un’abilitazione per l’intera lettera (dunque l’impresa sarebbe nelle condizioni di poter svolgere l’attività di installazione di tutti gli impianti ivi indicati) che un abilitazione parziale, limitata a singole tipologie di impianti, cioè per i soli impianti “di produzione, trasformazione, trasporto, distribuzione, utilizzazione dell'energia elettrica” ovvero limitatamente agli impianti “di protezione contro le scariche atmosferiche” o di quelli “per l'automazione di porte, cancelli e barriere”; è ovviamente possibile ottenere un’abilitazione parziale anche per sole 2 delle 3 tipologie di impianti in parola;
2) analogamente, anche per le lettere B (impianti radiotelevisivi, le antenne e gli impianti elettronici in genere) e C (impianti di riscaldamento, di climatizzazione, di condizionamento e di refrigerazione di qualsiasi natura o specie, comprese le opere di evacuazione dei prodotti della combustione e delle condense, e di ventilazione ed aerazione dei locali) di cui all’art.1, comma 2, può essere consentita un’abilitazione piena o limitata a singoli tipologie di impianti; resta inteso - relativamente agli impianti di cui alla lettera C - che l’attività relativa alla realizzazione delle opere di evacuazione dei prodotti della combustione e delle condense e di ventilazione ed aerazione dei locali non possa essere scissa rispetto all’intero settore o alla singola tipologia di impianti (cioè impianti di riscaldamento o di climatizzazione o di condizionamento o di refrigerazione) per il quale l’interessato fosse abilitato; ne consegue dunque che, ad esempio, l’abilitazione all’installazione degli impianti di riscaldamento ricompre anche la conseguente e imprescindibile abilitazione alla realizzazione delle relative opere di evacuazione, di ventilazione e di areazione predette; al contrario si rappresenta che non è ammissibile abilitare un soggetto per la sola attività di realizzazione delle opere di evacuazione, di ventilazione e di aerazione in parola, né che le stesse opere vengano realizzate da soggetti non abilitati alla lettera C;
3) per le lettere D (impianti idrici e sanitari di qualsiasi natura o specie) ed E (impianti per la distribuzione e l'utilizzazione di gas di qualsiasi tipo, comprese le opere di evacuazione dei prodotti della combustione e ventilazione ed aerazione dei locali) è invece possibile consentire solo un’abilitazione piena; per gli impianti di cui alla lettera E vanno riproposte le medesime considerazioni che sono state formulate, al punto 2 che precede della presente Circolare, in relazione alle opere di evacuazione, di ventilazione e di areazione;
4) per gli impianti di protezione antincendio di cui alla lettera G (cioè gli impianti di alimentazione di idranti, gli impianti di estinzione di tipo automatico e manuale nonché gli impianti di rilevazione di gas, di fumo e d'incendio) si ribadisce quanto affermato con lettera circolare n.547894 del 20 febbraio 2004, ovverosia che la lettera g sia inscindibile e che dunque la relativa abilitazione non possa essere attribuita limitatamente ad alcune tipologie di impianto antincendio; pertanto è possibile concedere solo un’abilitazione piena, che riguardi cioè tutti gli impianti antincendio; ne consegue che eventuali situazioni ancora in essere in contrasto con le predette direttive vadano definitivamente risolte da codeste Camere nel senso indicato.
Si ritiene di dover far rinvio, in relazione all’esatta definizione degli impianti di cui sopra, a quanto stabilito dall’art.2 del decreto in parola.
Si rappresenta, in generale, che le indicazioni che precedono furono affermate già con circolare n.3439-C del 27.3.1998 (che, pur se relativa alla legge 46/90 è stata da sempre considerata applicabile in tal senso anche in regime di d.m. 37/2008), laddove venne specificato che potessero essere riconosciute abilitazioni limitate rispetto alle attività indicate dalle varie lettere di cui all'art. 1 della L.46/90, purché tali limitazioni venissero fatte nell'ambito della declaratoria di ogni singola lettera.
Resta ovviamente inteso che da visura deve risultare l’esatta corrispondenza tra l’attività esercitata e l’abilitazione ottenuta, ancorché la stessa fosse “limitata” a singole voci di una o più tipologie di impianti (lettere)”.
In allegato la Circolare completa