Non è applicabile all’intervento di installazione di un ascensore interno, riconducibile all’edilizia libera, l’articolo 33 del testo unico dell’edilizia che prescrive la demolizione delle opere di ristrutturazione edilizia eseguite in assenza del titolo abilitativo.
Nel caso in esame, “non essendo stata eseguita una ristrutturazione edilizia, bensì un intervento per l’eliminazione delle barriere architettoniche mediante l’installazione di un ascensore interno, ma essendo, d’altra parte, carente la documentazione attestante il rispetto della normativa antisismica, l’amministrazione comunale avrebbe dovuto astenersi dall’adottare qualsiasi provvedimento ed attendere la definizione dell’eventuale processo penale ovvero le determinazioni del competente ufficio tecnico regionale”.
Lo ha precisato il Tar Lazio con la sentenza n. 11553/2018 depositata il 28 novembre.
Nella sentenza – IN ALLEGATO - il Tar anzitutto premette che “gli interventi volti all'eliminazione delle barriere architettoniche, come la realizzazione di ascensori interni, montacarichi, servoscala e rampe rientrano tra i lavori di edilizia libera. Lo ha chiarito definitivamente il Glossario unico per le opere di edilizia libera (DM 2 marzo 2018, in attuazione dalla disciplina sulla S.c.i.a. recata dal D.lgs. 222/2016) che elenca tali interventi tra le opere di edilizia libera. Già in precedenza, peraltro, la giurisprudenza aveva costantemente ricondotto gli ascensori interni alla nozione di "volume tecnico", non computabile nella volumetria (cfr. ex multis T.A.R. Roma (Lazio) sez. II, 23 marzo 2018 n. 3299; T.A.R. Napoli (Campania) sez. II, 10 gennaio 2018, n. 149; Consiglio di Stato, sez. V, 11 luglio 2016, n. 3059). Il volume tecnico corrisponde a un'opera priva di qualsivoglia autonomia funzionale, anche solo potenziale, perché è destinata solo a contenere, senza possibilità di alternative e comunque per una consistenza volumetrica del tutto contenuta, impianti serventi una costruzione principale per essenziali esigenze tecnico-funzionali della medesima. In sostanza, si tratta di impianti necessari per l'utilizzo dell'abitazione, che non possono essere in alcun modo ubicati all'interno di questa, come possono essere quelli connessi alla condotta idrica, termica o all'ascensore, i quali si risolvono in semplici interventi di trasformazione, senza generare aumento alcuno di carico territoriale o di impatto visivo. Trattandosi, peraltro, di realizzazione di un ascensore su un edificio situato in zona sismica, la normativa che dispensa dal titolo abilitativo deve essere integrata con le disposizioni contenute nel D.P.R. 06/06/2001, n. 380 (Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia edilizia) relative alla vigilanza sulle costruzioni in zone sismiche e alle corrispondenti sanzioni per violazioni. L’art. 94, indipendentemente dall'obbligo del titolo abilitativo all'intervento edilizio, dispone che nelle località sismiche, ad eccezione di quelle a bassa sismicità, non si possono iniziare lavori senza la preventiva autorizzazione scritta del competente ufficio tecnico della Regione. Il successivo art. 95 commina le sanzioni penali per violazione della normativa antisismica. L’art. 97 prevede invece la sospensione dei lavori, ordinata dal dirigente del competente ufficio tecnico della Regione, contemporaneamente alla trasmissione del processo verbale all’autorità giudiziaria (adempimento di cui all'articolo 96); ai sensi del comma 4 dello stesso art. 97, l'ordine di sospensione produce i suoi effetti sino alla data in cui la pronuncia dell'autorità giudiziaria diviene irrevocabile. L’art. 98 è riferito al procedimento penale e dispone, tra l’altro che, con il decreto o con la sentenza di condanna, il giudice ordina la demolizione delle opere o delle parti di esse costruite in difformità alle norme antisismiche ovvero impartisce le prescrizioni necessarie per rendere le opere conformi alle norme stesse, fissando il relativo termine. Rileva, infine, l’art. 100 che individua la competenza regionale, prescrivendo che, qualora il reato sia estinto per qualsiasi causa, la Regione ordina, con provvedimento definitivo, sentito l'organo tecnico consultivo regionale, la demolizione delle opere o delle parti di esse eseguite in violazione delle norme antisismiche e tecniche, ovvero l'esecuzione di modifiche idonee a renderle conformi alle norme stesse”.
Dall’esame della suddetta normativa, osserva il Tar Lazio, “si desume la necessità, a prescindere dal titolo abilitativo edilizio, non richiesto dalla legge, che l’intervento per la costruzione di un ascensore in zona sismica sia autorizzato dall’ufficio tecnico regionale”.