Semplificazioni per l'installazione di impianti fotovoltaici flottanti: è quanto prevede una disposizione presente nel Decreto Siccità (decreto-legge 14 aprile 2023, n. 39), approvato in via definitiva oggi dalla Camera.
Il comma 4-bis dell’articolo 4, introdotto dal Senato, prevede criteri semplificati per l’installazione di impianti solari fotovoltaici flottanti, la cui istanza di concessione è pubblicata sul sito istituzionale dell'ente concedente (comma 1).
Il titolare della concessione presenta istanza di procedura abilitativa semplificata, di cui all'articolo 6 del decreto legislativo 3 marzo 2011, n. 28 o di autorizzazione alla costruzione e all'esercizio degli impianti, entro il termine perentorio di sessanta giorni dalla data di rilascio della concessione medesima (comma 2).
Ferme restando le disposizioni tributarie in materia di accisa sull'energia elettrica, per l'attività di costruzione e di esercizio degli impianti di potenza fino a 10 MW, si applica la procedura abilitativa semplificata, fatte salve le disposizioni in materia di valutazione di impatto ambientale e di tutela delle risorse idriche. La procedura non si applica agli impianti ubicati all'interno delle aree previste all'articolo 136 del Codice dei beni culturali e del paesaggio, delle aree naturali protette o di siti della rete Natura 2000.
Per gli impianti di potenza superiore a 10 MW si applica la procedura di autorizzazione unica, di cui all'articolo 12 del decreto legislativo 29 dicembre 2003, n. 387 (comma 3).
Il comma 4 demanda ad un decreto interministeriale la definizione dei criteri per l'inserimento e l'integrazione degli impianti sotto il profilo ambientale. (fonte: dossier parlamentare del 3 giugno 2023)
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