ALFA S.r.l.s. (di seguito "Istante", "Società" o "Contribuente") dichiara di voler installare nell'abitazione in Italia del Sig. BETA, residente in Svizzera, un impianto fotovoltaico (la cui energia prodotta sarà utilizzata anche per ricaricare l'auto elettricache lo stesso intende acquistare) ed una colonnina di ricarica del veicolo elettrico.
Ciò detto, la Società chiede chiarimenti in merito alla corretta aliquota IVA da applicare all'installazione della menzionata colonnina di ricarica.
In particolare, provvedendo l'Istante al montaggio dell'impianto fotovoltaico e della colonnina di ricarica, chiede se l'installazione della colonnina:
- segua la stessa aliquota IVA ridotta del 10 per cento dell'impianto fotovoltaico;
- sia soggetta all'aliquota IVA del 10 per cento di cui alla Tabella A, parte III, n.127- quinquies) del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633 (in breve,"Decreto IVA");
- sia soggetta all'aliquota IVA ordinaria del 22 per cento.
Il Contribuente chiede, altresì, quale aliquota applicare qualora l'acquirente della colonnina di ricarica fosse un soggetto con partita IVA che ricarica i propri mezzi aziendali o strumentali.
LA RISPOSTA N. 218 DEL 14 LUGLIO 2020 DELL'AGENZIA DELLE ENTRATE. “In merito all'acquisto e alla posa in opera di infrastrutture di ricarica per i veicoli alimentati a energia elettrica, l'articolo 1, comma 1039, della legge 30 dicembre 2018, n. 145 (legge di bilancio 2019), ha introdotto una nuova detrazione fiscale, ai fini delle imposte sui redditi, mediante l'inserimento dell'articolo 16-ter nel decreto-legge 4 giugno 2013, n. 63, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2013, n. 90 (recante "Disposizioni urgenti per il recepimento della Direttiva 2010/31/UE del Parlamento europeo e del Consiglio del 19 maggio 2010, sulla prestazione energetica nell'edilizia per la definizione delle procedure d'infrazione avviate dalla Commissione europea, nonché altre disposizioni in materia di coesione sociale").
In base a tali nuove previsioni, sono agevolabili le spese documentate, sostenute dal 1° marzo 2019 al 31 dicembre 2021 relative all'acquisto e alla posa in opera di infrastrutture di ricarica dei veicoli alimentati ad energia elettrica, ivi inclusi i costi iniziali per la richiesta di potenza addizionale fino ad un massimo di 7 kW. In particolare, deve trattarsi di infrastrutture dotate di uno o più punti di ricarica di potenza standard non accessibili al pubblico ai sensi dell'articolo 2, comma 1, lettere d) e h), del decreto legislativo 16 dicembre 2016, n. 257 (cfr. circolare n. 32/E del 28 febbraio 2019).
La menzionata lettera d) definisce «punto di ricarica di potenza standard: un punto di ricarica, che consente il trasferimento di elettricità a un veicolo elettrico di potenza pari o inferiore a 22 kW, esclusi i dispositivi di potenza pari o inferiore a 3,7 kW, che sono installati in abitazioni private o il cui scopo principale non è ricaricare veicoli elettrici, e che non sono accessibili al pubblico (...)», mentre la successiva lettera h) definisce «punto di ricarica non accessibile al pubblico: 1) un punto di ricarica installato in un edificio residenziale privato o in una pertinenza di un edificio residenziale privato, riservato esclusivamente ai residenti; 2) un punto di ricarica destinato esclusivamente alla ricarica di veicoli in servizio all'interno di una stessa entità, installato all'interno di una recinzione dipendente da tale entità; 3) un punto di ricarica installato in un'officina di manutenzione o di riparazione, non accessibile al pubblico».
Tenendo conto di queste definizioni, si osserva che ai fini IVA:
- ai sensi del numero 127-quinquies) della Tabella A, parte III, allegata al Decreto IVA, sono soggette all'aliquota ridotta del 10 per cento le «opere di urbanizzazione primaria e secondaria elencate nell'art. 4 della legge 29 settembre 1964, n. 847, integrato dall'art. 44 della legge 22 ottobre 1971, n. 865;(...); impianti di produzione e reti di distribuzione calore-energia e di energia elettrica da fonte solare fotovoltaica ed eolica; ....»;
- per il successivo numero 127-sexies), la medesima aliquota è applicabile ai «beni, escluse materie prime e semilavorate, forniti per la costruzione delle opere, degli impianti e degli edifici di cui al n. 127-quinquies";
- il numero 127-septies) prevede l'aliquota IVA del 10 per cento per le «prestazioni di servizi dipendenti da contratti di appalto relativi alla costruzione delle opere, degli impianti e degli edifici di cui al n. 127-quinquies».
In base all'articolo 4 della legge n. 847 del 1964, sono opere di urbanizzazione primaria: le strade residenziali; gli spazi di sosta o di parcheggio; le fognature; la rete idrica; la rete di distribuzione dell'energia elettrica e del gas; la pubblica illuminazione; gli spazi di verde attrezzato.
Ai fini dell'individuazione delle opere di urbanizzazione, bisogna fare riferimento al Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia edilizia, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380(cfr. risoluzione n. 69/E del 16 ottobre 2013).
In via generale, le opere di urbanizzazione hanno la funzione di soddisfare esigenze e interessi collettivi di primario spessore e, di norma, sono poste in essere contestualmente alla realizzazione di interventi pubblici o privati.
La caratteristica peculiare delle opere di urbanizzazione è costituita dalla destinazione ad uso pubblico, a prescindere dalla localizzazione delle stesse (cfr. risposta n. 29 del 2019).
L'articolo 17 -sexies), comma 1, della legge 7 agosto 2012, n. 134 prevede che «le infrastrutture destinate alla ricarica dei veicoli alimentati ad energia elettrica anche private, costituiscono opere di urbanizzazione primaria realizzabili in tutto il territorio comunale».
Si ritiene che questa disposizione non consenta un'inclusione tout court di queste infrastrutture tra le opere di urbanizzazione primaria a prescindere cioè dalle caratteristiche prima ricordate: sono opere di urbanizzazione primaria a condizione che soddisfino esigenze e interessi collettivi di primario spessore nel senso prima chiarito.
Nel caso di specie, si ritiene che manchi questa condizione.
Secondo quanto affermato dal Contribuente, le colonnine di ricarica del veicolo elettrico sono destinate esclusivamente ad uso privato e pertanto non possono essere considerate opere di urbanizzazione primaria, agevolabili con l'applicazione dell'aliquota IVA del 10.
Si ritiene inoltre che l'installazione della colonnina di ricarica del veicolo elettrico ad uso privato non possa rientrare neanche nell'ulteriore fattispecie richiamata dal numero 127 -quinquies) del Decreto IVA, ossia tra gli impianti di produzione e reti di distribuzione calore-energia e di energia elettrica da fonte solare-fotovoltaica ed eolica: per l'articolo 2, comma 1, lettere d) e h), del d. lgs. n. 257 del 2016, questo dispositivo consente infatti il solo trasferimento di elettricità ad un veicolo elettrico alfine di ricaricarlo.
Si fa presente tuttavia che se le colonnine di ricarica in commento sono fornite e installate dal Contribuente unitamente all'impianto fotovoltaico, in modo da costituireun tutt'uno, magari nell'ambito di un contratto di appalto - circostanza verosimile inbase a quanto decritto nell'istanza - la relativa fornitura beneficerà dell'aliquota IVA del 10 per cento, prevista per «gli impianti di produzione e reti di distribuzione calore-energia e di energia elettrica da fonte solare-fotovoltaica ed eolica», ai sensi rispettivamente dei numeri 127-quinquies) e 127-septies) del Decreto IVA.
Nella diversa ipotesi in cui la colonnina sia installata autonomamente rispetto all'impianto fotovoltaico fornito dall'Istante, tonerà applicabile l'aliquota IVA ordinaria, fermo restando l'eventuale detrazione ai fini delle imposte dirette.
Si precisa, infine, che le su esposte considerazioni si applicano anche alla ipotesi in cui le colonnine di ricarica siano fornite ed installate dalla Società a favore di un soggetto con partita IVA per ricaricare i propri mezzi aziendali o strumentali.”