La realizzazione di opere direttamente finalizzate al superamento o all'eliminazione delle barriere architettoniche può beneficiare dell'aliquota IVA ridotta del 4 per cento, nella misura in cui le stesse rispondano alle peculiarità tecniche indicate dall'articolo 8.1.13 del D.M. n. 236 del 1989. Altrimenti deve essere applicata l'aliquota del 10 per cento.
Lo ha chiarito l'Agenzia delle Entrate nella Risposta n. 3/2020.
Il numero 41-ter) della Tabella A, parte II, allegata Decreto IVA prevede che siano assoggettate all'aliquota del 4 per cento le «prestazioni di servizi dipendenti da contratti di appalto o aventi ad oggetto la realizzazione di opere direttamente finalizzate al superamento o alla eliminazione delle barriere architettoniche».
Come affermato nella consulenza giuridica n. 18 del 24 luglio 2019, si tratta di un'agevolazione diretta a favorire l'esecuzione di opere finalizzate all'adeguamentodegli edifici alle prescrizioni contenute nella legge 9 gennaio 1989, n. 13, recante "Disposizioni per favorire il superamento e l'eliminazione delle barriere architettoniche negli edifici privati".
Le barriere architettoniche qui in discussione sono quelle descritte dall'articolo 2 del D.M. 14 giugno 1989, n. 236, attuativo dell'articolo 1 della citata legge, ai sensi del quale sono tali:
"a) gli ostacoli fisici che sono fonte di disagio per la mobilità di chiunque ed in particolare di coloro che, per qualsiasi causa, hanno una capacità motoria ridotta o impedita in forma permanente o temporanea;
b) gli ostacoli che limitano o impediscono a chiunque la comoda e sicura utilizzazione di parti, attrezzature e componenti;
c) la mancanza di accorgimenti e segnalazioni che permettono l'orientamento e la riconoscibilità dei luoghi e delle fonti di pericolo per chiunque e in particolare per i non vedenti, per gli ipovedenti e per i sordi".
La risoluzione 25 giugno 2012, n. 70/E chiarisce che l'aliquota IVA del 4 per cento prevista dal numero 31) della Tabella A, parte II, del Decreto IVA, applicabile alle cessioni dei beni ivi previsti (i.e. poltrone e veicoli per invalidi anche a motore, servoscala e altri mezzi simili atti al superamento di barriere architettoniche per soggetti con ridotte o impedite capacità motorie), è un'agevolazione oggettiva. Ciò in quanto la finalità della norma è "...agevolare i trasferimenti di quei beni che, per le loro caratteristiche tecniche di costruzione, sono oggettivamente idonei a risolvere i limiti di deambulazione dei soggetti con ridotte e/o impedite capacità motorie, senza condizionare l'applicazione dell'aliquota ridotta alla circostanza che l'acquirente sia il soggetto portatore di handicap....Il legislatore ha dunque inteso oggettivizzare la portata applicativa dell'agevolazione in esame guardando alla natura del prodotto ceduto piuttosto che alla status di invalidità del soggetto acquirente.. In tale ottica, l'aliquota ridotta del 4 per cento può applicarsi in ogni fase di commercializzazione del bene, anche nell'ipotesi in cui il cessionario sia un condominio, un ente, una scuola o simili ... nella misura in cui rispondano alle peculiarità tecniche indicate dalla normativa" (articolo 8.1.13 del D.M. 236 del 1989).
Analoghe considerazioni si ritengono valide ai fini dell'individuazione della portata del numero 41-ter) della citata Tabella in relazione alle "prestazioni di servizi dipendenti da contratti di appalto aventi ad oggetto la realizzazione di opere direttamente finalizzate al superamento o alla eliminazione delle barriere architettoniche". La norma in esame di fatto completa la previsione del numero 31), prima commentato, includendo le prestazioni di servizi dipendenti da contratti di appalto e pertanto il legislatore ha inteso anche in questo caso oggettivizzare la portata applicativa dell'agevolazione in esame guardando alla natura del prodotto piuttosto che allo status di invalidità del soggetto acquirente.
In linea con quanto già dalla scrivente affermato nella risoluzione n. 70/E del2012, l'Agenzia delle Entrate ritiene che la realizzazione di opere direttamente finalizzate al superamento o all'eliminazione delle barriere architettoniche possa beneficiare dell'aliquota IVA ridotta del 4 per cento, nella misura in cui le stesse rispondano alle peculiarità tecniche indicate dall'articolo 8.1.13 del D.M. n. 236 del 1989.
In allegato la Risposta n. 3/2020