Sentenze

Interventi di conservazione, la Cassazione sulle modifiche introdotte al TU Edilizia

Eliminato ogni riferimento alle modifiche della superficie dell'immobile oggetto di opere di manutenzione straordinaria

giovedì 10 settembre 2015 - Redazione Build News

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La materia degli interventi edilizi ha subito importanti modifiche con lo Sblocca Italia (D.L. 133/14 convertito nella L. 164/14).

A fare il punto è la Cassazione penale, sezione terza, con la sentenza n. 31618 del 21 luglio 2015. 

MANUTENZIONE STRAORDINARIA. A norma dell'art. 17 comma 1 lett. b) n. 1 e 2 della legge Sblocca Italia è stato ampliato il concetto degli interventi di manutenzione straordinaria ricomprendendovi oltre che le opere e le modifiche necessarie per rinnovare e sostituire parti anche strutturali degli edifici, nonché per realizzare ed integrare i servizi igienico-sanitari e tecnologici, sempre che non alterino la volumetria complessiva degli edifici e non comportino modifiche delle destinazioni di uso, anche quegli interventi "consistenti nel frazionamento o accorpamento delle unità immobiliari con esecuzione di opere anche se comportanti la variazione delle superfici delle singole unità immobiliari nonché del carico urbanistico purché non sia modificata la volumetria complessiva degli edifici e si mantenga l'originaria destinazione di uso".

È, invece, rimasta immutata sia la tipologia degli interventi di restauro e risanamento conservativo, sia quella della ristrutturazione in cui sono inclusi gli interventi "rivolti a trasformare gli organismi edilizi mediante un insieme sistematico di opere che possono portare ad un organismo edilizio in tutto o in parte diverso dal precedente".

INTERVENTI DI RISTRUTTURAZIONE. In particolare, per quanto attiene agli interventi di ristrutturazione, essi, nel testo dell'art. 3 comma 1 lett. d) del D.P.R. 380/01 come successivamente modificato prima dal D.L. 27 dicembre 2002, n. 301 e, di seguito, dall'art. 30, comma 1, lett. a), del D.L. 21 giugno 2013, n. 69, convertito, con modificazioni, nella L. 9 agosto 2013, n. 98, comprendono "il ripristino o la sostituzione di alcuni elementi costitutivi dell'edificio, l'eliminazione, la modifica e l'inserimento di nuovi elementi ed impianti. Nell'ambito degli interventi di ristrutturazione edilizia sono ricompresi anche quelli consistenti nella demolizione e ricostruzione con la stessa volumetria di quello preesistente, fatte salve le sole innovazioni necessarie per l'adeguamento alla normativa antisismica nonché quelli volti al ripristino di edifici, o parti di essi, eventualmente crollati o demoliti, attraverso la loro ricostruzione, purché sia possibile accertarne la preesistente consistenza. Rimane fermo che, con riferimento agli immobili sottoposti a vincoli ai sensi del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42 e successive modificazioni, gli interventi di demolizione e ricostruzione e gli interventi di ripristino di edifici crollati o demoliti costituiscono interventi di ristrutturazione edilizia soltanto ove sia rispettata la medesima sagoma dell'edificio preesistente".

INTRODOTTO IL CONCETTO DI "INTERVENTI DI CONSERVAZIONE". La Corte di Cassazione osserva che “il ritocco operato all'art. 3 del D.P.R. n.380/2001 con il quale è stato introdotto il concetto di "interventi di conservazione", fino ad ora assente nel panorama legislativo di settore è certamente di rilevante portata nella materia dell'edilizia ed urbanistica in quanto viene modificato il concetto di "manutenzione straordinaria" fino a quel momento attestato su interventi di tipo manutentivo non incidenti né sulle superfici né sulla volumetria complessiva, né sulla destinazione d'uso”.

Si tratta – sottolinea la suprema Corte - “di disposizioni che consentono interventi di rilevante incidenza ed impatto sul territorio (oltre che di impatto fiscale) consentendo lavori prima non eseguibili se non mediante il permesso di costruire: tra questi - per quanto qui rileva - rientrano il frazionamento ed accorpamento delle unità immobiliari con esecuzione di opere anche se comportanti una variazione delle superfici delle singole unità immobiliari nonché del carico urbanistico, mentre deve rimanere inalterata la volumetria complessiva degli edifici e mantenuta immutata l'originaria destinazione d'uso". In sostanza, quindi, la modifica normativa elimina ogni riferimento alle modifiche della superficie dell'immobile oggetto di opere di manutenzione straordinaria”.

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