Va in Conferenza unificata – è prevista per il 22 maggio prossimo la prima riunione tecnica – lo schema di decreto (del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti) attuativo dell'art. 23 del nuovo Codice dei contratti – decreto legislativo n. 50/2016 integrato e corretto con il D.lgs n. 56/2017 – in materia di progettazione semplificata degli interventi di manutenzione ordinaria fino a un importo di 2.500.000 Euro.
Il comma 3 bis dell'articolo 23 del Codice dei contratti pubblici dispone che con “decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, su proposta del Consiglio superiore dei lavori pubblici, sentita la Conferenza unificata, è disciplinata una progettazione semplificata degli interventi di manutenzione ordinaria fino a un importo di 2.500.000 euro. Tale decreto individua le modalità e i criteri di semplificazione in relazione agli interventi previsti”.
Lo schema di decreto attuativo della suddetta norma si compone di 7 articoli:
- art. 1 Definizioni
- art. 2 Criteri generali per la progettazione semplificata degli interventi di manutenzione ordinaria
- art. 3 Piano di manutenzione
- art. 4 Quadro conoscitivo
- art. 5 Confronto fra soluzioni di intervento
- art. 6 Documenti di progetto
- art. 7 Manutenzione di pronto intervento
La bozza di decreto stabilisce che “l'intervento di manutenzione ordinaria, la cui progettazione è da redigersi in coerenza con i principi generali di cui all'art. 23 comma 1 del decreto legislativo 18 aprile 2016 n. 50, per quanto applicabili, ha lo scopo di mantenere nel tempo l'opera nella corretta efficienza, funzionalità e sicurezza, in relazione alle prestazioni individuate nel progetto entro limiti accettabili per la durata della vita utile dell'opera”.
PROGETTAZIONE IN UN UNICO LIVELLO. Gli interventi di manutenzione ordinaria “sono progettati, di regola, in un unico livello, nel quale tutte le lavorazioni sono definite nel contenuto prestazionale ed esecutivo”.
Gli interventi di ordinaria manutenzione, di regola, “sono definiti a seguito di preventiva analisi e valutazione dei seguenti aspetti:
a) quadro delle cause che ne hanno determinato la necessità;
b) confronto e coerenza con il piano di manutenzione, se disponibile;
c) efficacia della soluzione manutentiva proposta in relazione ad altre eventuali soluzioni di manutenzione ordinaria, con specifiche considerazioni tecniche che possono coinvolgere anche il costo del ciclo di vita e la durata prevedibile dell'opera.
Sono altresì da valutare:
a) eventuali alternative su tipologia, qualità dei materiali e soluzioni tecniche più affidabili, anche in termini di costi di manutenzione e ciclo di vita dell'opera;
b) alternative su modalità di intervento con riguardo ai mezzi d'opera, periodi e fasi dell'intervento;
c) condizioni di fruibilità dell'opera, privilegiando le soluzioni che ottimizzano i condizionamenti sull'esercizio e l'uso dell'opera, salvaguardando l'incolumità degli addetti alle manutenzioni e dei fruitori dell'opera”.
IN ALLEGATO LA BOZZA DI DECRETO