Gli interventi oggetto di un progetto di messa in sicurezza possono fruire dell'aliquota Iva agevolata, se gli stessi si inseriscono nell'ambito di un intervento di bonifica approvato dalle competenti Autorità. La stessa aliquota spetta anche per i beni relativi alla realizzazione di detti interventi, sempre che si tratti di beni forniti per la costruzione delle opere di urbanizzazione primaria e secondaria.
Lo precisa l'Agenzia delle entrate nella risposta n. 490 del 5 ottobre 2022.
Una società immobiliare ha volontariamente presentato alle Autorità competenti un progetto di messa in sicurezza operativa delle acque sotterranee, in relazione alla contaminazione ambientale riscontrata in un sito industriale dismesso di sua proprietà.
Detto progetto, approvato con atto del Comune competente, include una serie composita di attività che concorrono all'unico fine di mettere in sicurezza, in maniera permanente, risanandole e bonificandole, le acque sotterranee del sito. La società precisa che nel sito non esercita attività ulteriori rispetto a quella di bonifica o altre attività ad essa collegata.
La società ha chiesto conferma:
1) della possibilità di applicare l'aliquota Iva ridotta del 10% di cui al numero 127-quinquies), della Tabella A, Parte Terza, allegata al Dpr 633/1972, alle forniture di beni e servizi acquistati direttamente dalla società e, allo stesso modo, di applicare la medesima aliquota Iva ridotta alle prestazioni di servizi e fornitura di beni dipendenti da contratti di appalto relativi alla costruzione delle opere e degli impianti di cui al numero 127-quinquies), facenti parte del progetto, debitamente approvati dal Comune competente;
2) dell'applicabilità della medesima aliquota Iva ridotta anche alle forniture di servizi ed agli acquisti di beni strettamente correlati alle attività di bonifica autorizzate dagli enti, quali, a titolo esemplificativo, le utenze, i servizi di vigilanza del sito, i materiali di consumo necessari a garantire il funzionamento del depuratore e della barriera idraulica, essendo tali beni e servizi strettamente correlati allo svolgimento delle attività di bonifica contenute nel progetto in oggetto;
3) della possibilità, in relazione agli acquisti di beni e servizi relativi al progetto in questione, già effettuati con applicazione dell'aliquota nella misura ordinaria, di chiedere ai fornitori l'emissione di note di credito ai sensi dell'art. 26 Dpr 633/1972, al fine di recuperare l'Iva addebitata in eccesso.
IN ALLEGATO la risposta dell'Agenzia delle entrate.