In Gazzetta Ufficiale n. 268 del 16 novembre 2022 è pubblicato il Decreto 29 settembre 2022 del Ministero della salute, recante “Assegnazione delle risorse a valere sul Fondo finalizzato al rilancio degli investimenti delle amministrazioni centrali dello Stato e allo sviluppo del Paese”.
Riportiamo il testo dei tre articoli del provvedimento.
Art. 1 Oggetto
1. Ai sensi e per gli effetti dell'art. 1, comma 14, della legge 27 dicembre 2019, n. 160, sono ripartite alle regioni, sulla base delle quote di accesso al fabbisogno sanitario nazionale standard per l'anno 2021, al netto di quelle relative alle Province autonome di Trento e Bolzano, le risorse assegnate dall'allegato 1 del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 23 dicembre 2020, in coerenza con le dotazioni annuali per gli anni dal 2020 al 2034 e suddivise per le finalita' previste dal piano di gestione 4 «Somme da destinare al finanziamento di interventi di edilizia sanitaria - riparto fondo investimenti 2020 - comma 14» con una dotazione complessiva di euro 221.126.118,00 e dal piano di gestione 5 «Somme da destinare al finanziamento di interventi di sostenibilita' ambientale ed efficientamento energetico - riparto fondo investimenti 2020 - comma 14» con una dotazione complessiva di euro 381.530.460,00 come dall'allegata «tabella A», che costituisce parte integrante e sostanziale del presente decreto.
Art. 2 Modalita' di erogazione
1. Le regioni presentano al Ministero della salute, Direzione generale della programmazione sanitaria, uno specifico programma di utilizzo delle risorse assegnate.
2. Il programma riporta gli interventi da realizzare identificati dal Codice unico di progetto (CUP), ai sensi dell'art. 11 della legge 16 gennaio 2003, n. 3, e deve contenere:
- ubicazione, denominazione e tipologia della struttura oggetto di intervento;
- breve descrizione dell'intervento;
- quadro finanziario coerente con le dotazioni annuali per gli anni dal 2020 al 2034 e suddiviso per le finalita' previste dal piano di gestione 4 «Somme da destinare al finanziamento di interventi di edilizia sanitaria - riparto fondo investimenti 2020 - comma 14» e dal piano di gestione 5 «Somme da destinare al finanziamento di interventi di sostenibilita' ambientale ed efficientamento energetico - riparto fondo investimenti 2020 - comma 14».
3. Il programma di cui al comma 1, le modalita' di erogazione delle risorse ripartite e la relativa documentazione necessaria, saranno regolati da specifici accordi, ai sensi dell'art. 15, della legge 7 agosto 1990, n. 241 e successive modificazioni ed integrazioni, tra la Direzione generale della programmazione sanitaria e i legali rappresentanti regionali, secondo le dotazioni annuali stabilite nella «tabella A» per gli anni dal 2020 al 2034 e in relazione alle finalita' previste dal piano di gestione 4 «Somme da destinare al finanziamento di interventi di edilizia sanitaria - riparto fondo investimenti 2020 - comma 14» e dal piano di gestione 5 «Somme da destinare al finanziamento di interventi di sostenibilita' ambientale ed efficientamento energetico - riparto fondo investimenti 2020-comma 14».
Art. 3 Monitoraggio
1. Il monitoraggio degli interventi avviene ai sensi del decreto legislativo 29 dicembre 2011, n. 229, recante «Attuazione dell'art. 30, comma 9, lettere e), f) e g), della legge 31 dicembre 2009, n. 196, in materia di procedure di monitoraggio sullo stato di attuazione delle opere pubbliche, di verifica dell'utilizzo dei finanziamenti nei tempi previsti e costituzione del Fondo opere e del Fondo progetti» attraverso l'implementazione della Banca dati delle amministrazioni pubbliche istituita ai sensi dell'art. 13 della legge 31 dicembre 2009, n. 196.
2. Al fine di garantire il monitoraggio della spesa effettuata, gli interventi finanziati sono identificati dal Codice unico del progetto (CUP) e dal Codice identificativo di gara (CIG), ove previsti dalla normativa vigente.
3. Per i progetti di edilizia sanitaria il monitoraggio degli interventi avverra' anche attraverso l'Osservatorio degli investimenti pubblici in sanita', fermo restando il principio di unicita' dell'invio di cui all'art. 3, comma 1, lett. ggggg-bis), del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50.
IN ALLEGATO il decreto.