“In deroga a quanto previsto dall’articolo 16-bis, comma 4, del decreto- legge 26 ottobre 2019, n. 124, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 dicembre 2019, n. 157, esclusivamente con riferimento alle spese sostenute nel 2023, i soggetti individuati dall’articolo 2 del decreto del Ministro dell’Economia e delle Finanze del 1° dicembre 2016 trasmettono i dati relativi agli interventi di recupero del patrimonio edilizio e di riqualificazione energetica effettuati su parti comuni di edifici residenziali entro il 4 aprile 2024”.
Lo ha stabilito il provvedimento del 21 febbraio 2024 del Direttore dell'Agenzia delle entrate, che, per quanto riguarda la comunicazione all'AdE degli interventi edilizi condominiali, ha disposto, per le spese riferite all’anno 2023, la proroga al 4 aprile 2024 del termine di scadenza, ordinariamente previsto per il 16 marzo dell’anno successivo all’anno d’imposta di riferimento.
Quando un amministratore di condominio non è obbligato a trasmettere i dati?
La rivista online dell'Agenzia delle entrate precisa che gli amministratori di condominio sono esonerati dall’invio della comunicazione dei dati relativi agli interventi di recupero del patrimonio edilizio e di riqualificazione energetica solo quando, con riferimento alle spese sostenute nell’anno precedente per tutti gli interventi effettuati sulle parti comuni degli edifici residenziali, tutti i condòmini hanno optato per la cessione del credito o per lo sconto sul corrispettivo dovuto, invece dell’utilizzo diretto della detrazione.
Se, anche per un solo intervento, almeno uno dei condòmini ha scelto la detrazione d’imposta, l’amministratore sarà tenuto a trasmettere telematicamente i dati riguardanti tutti gli interventi effettuati nell’anno precedente sulle parti comuni, compresi quelli per i quali tutti i condòmini hanno esercitato l’opzione per la cessione del credito o per lo sconto in fattura.
Approvato nuovo decreto-legge: stop cessione del credito e sconto in fattura
Ricordiamo che il nuovo decreto-legge approvato ieri 26 marzo dal Consiglio dei ministri, tra le novità prevede l’eliminazione, per gli interventi successivi all’entrata in vigore delle nuove norme, delle residue fattispecie per le quali risulta ancora vigente l’esercizio delle opzioni per lo sconto in fattura o per la cessione del credito in luogo delle detrazioni.
Inoltre, al fine di acquisire, alla scadenza ordinaria del termine previsto per le agevolazioni (4 aprile 2024), l’ammontare del complesso delle opzioni esercitate e delle cessioni stipulate, si esclude l’applicazione dell’istituto della remissione in bonis che avrebbe consentito, con il pagamento di una minima sanzione, la comunicazione funzionale alla fruizione dei benefici fino al 15 ottobre 2024.