La Corte costituzionale boccia le normative regionali che sottraggono ad ogni forma di vigilanza preventiva alcuni interventi edilizi realizzati in zone sismiche, non tipizzati dalla legislazione statale di riferimento.
Questa volta nel mirino della Consulta ci sono due leggi della Regione Calabria. Con ricorso depositato il 5 dicembre 2018, il Presidente del Consiglio dei ministri ha promosso questione di legittimità costituzionale dell’art. 7, comma 1, lettera b), della legge della Regione Calabria 2 ottobre 2018, n. 37 (Modifiche alla legge regionale 31 dicembre 2015, n. 37).
La norma oggetto di censura, modificando il comma 3 dell’art. 6 della legge Regione Calabria 31 dicembre 2015, n. 37 (Procedure per l’esecuzione di interventi di carattere strutturale e per la pianificazione territoriale in prospettiva sismica), incide sulla disciplina della vigilanza sulle costruzioni in zone sismiche, che prescrive l’effettuazione, da parte del competente servizio tecnico regionale, di verifiche preventive sulla regolarità formale degli interventi edilizi e sulla conformità degli stessi alle vigenti norme tecniche per le costruzioni, ai fini del rilascio dell’atto autorizzativo o di diniego ai sensi della normativa sismica; intervenendo su detta previsione, la norma impugnata prescrive che tali verifiche non debbano riguardare «la progettazione degli elementi non strutturali e degli impianti, salvo le eventuali interazioni con le strutture, ove la progettazione debba tenerne conto».
Con successivo ricorso depositato il 5 marzo 2019, il Presidente del Consiglio dei ministri ha poi impugnato l’art. 2, comma 1, lettera c), della legge della Regione Calabria 28 dicembre 2018, n. 53 (Interventi sulle leggi regionali 24/2013, 37/2015, 21/2016, 11/2017, 1/2018, 3/2018, 5/2018, 12/2018, 15/2018, 28/2018 e 31/2018). Con tale disposizione, il legislatore calabrese, modificando l’art. 6, comma 3-ter, lettera b) della legge reg. Calabria n. 37 del 2015, ha inciso la disposizione oggetto del precedente ricorso, aggiungendovi il periodo «in conformità a quanto previsto dalle norme tecniche per le costruzioni di cui all’art. 52 del d.P.R. 380/2001».
Al decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti del 17 gennaio 2018 - Aggiornamento delle «Norme tecniche per le costruzioni»; NTC 2018 - il legislatore calabrese ha ricondotto la propria scelta di sottrarre alcuni interventi dalle verifiche preventive di conformità sismica. In proposito, con la recentissima sentenza n. 264/2019, la Corte costituzionale ha osservato che “le NTC 2018, al paragrafo 7.2, contengono una distinta previsione della «progettazione dei sistemi strutturali» (paragrafo 7.2.2) e della «progettazione di elementi costruttivi non strutturali» (paragrafo 7.2.3), definendo questi ultimi come elementi «con rigidezza, resistenza e massa tali da influenzare in maniera significativa la risposta strutturale» ovvero «che, pur non influenzando la risposta strutturale, sono ugualmente significativi ai fini della sicurezza e/o dell’incolumità delle persone»”.
Le NTC 2018 “pertanto, mantengono quale elemento distintivo fra le categorie di interventi edilizi quello dell’idoneità degli stessi ad arrecare pericolo per l’incolumità delle persone, ovvero un criterio affatto diverso da quello preso in considerazione dal legislatore regionale.
Infatti le stesse norme, al paragrafo 7.3.6, specificano che «la capacità degli elementi non strutturali, compresi gli eventuali elementi strutturali che li sostengono e collegano, tra loro e alla struttura principale, deve essere maggiore della domanda sismica corrispondente a ciascuno degli stati limite da considerare» e che «le verifiche degli elementi non strutturali si effettuano in termini di funzionamento e stabilità», in termini che non delineano alcuna attenuazione delle necessarie cautele in ambito sismico”.
Queste “superiori considerazioni”, precisa la Consulta, “non mutano anche alla luce delle modifiche intervenute, successivamente alla proposizione dei ricorsi, sulla disciplina statale degli interventi edilizi in zone sismiche, per effetto dell’entrata in vigore del decreto-legge 18 aprile 2019, n. 32 (Disposizioni urgenti per il rilancio del settore dei contratti pubblici, per l’accelerazione degli interventi infrastrutturali, di rigenerazione urbana e di ricostruzione a seguito di eventi sismici), convertito con modificazioni nella legge 14 giugno 2019, n. 55”.
In conclusione, la Corte costituzionale ha:
1) dichiarato l’illegittimità costituzionale dell’art. 7, comma 1, lettera b), della legge della Regione Calabria 2 ottobre 2018, n. 37, limitatamente alla parte in cui introduce il comma 3-ter, lettera b), dell’art. 6 della legge della Regione Calabria 31 dicembre 2015, n. 37;
2) dichiarato l’illegittimità costituzionale dell’art. 2, comma 1, lettera c), della legge della Regione Calabria 28 dicembre 2018, n. 53.
In allegato la sentenza