Con la sentenza n. 282/2016 depositata oggi, la Consulta ha dichiarato l'illegittimità costituzionale di alcune norme della legge della Regione Marche 20 aprile 2015, n. 17 “Riordino e semplificazione della normativa regionale in materia di edilizia”.
La decisione della Corte costituzionale risale all'8 novembre 2016, cioè prima dell'entrata in vigore – l'11 dicembre scorso – del decreto Scia 2 che ha modificato e integrato il Testo Unico Edilizia (LEGGI TUTTO).
Vediamo nel dettaglio le disposizioni della legge regionale in oggetto bocciate dalla Consulta, che sono le seguenti:
- art. 4, comma 1, lettere a), b), c), d), h) e m);
- art. 6, comma 2;
- art. 9;
- art. 12.
Per quanto riguarda le motivazioni della bocciatura da parte della Corte costituzionale, invitiamo i lettori a scaricare il testo della sentenza, disponibile qui sotto in allegato.
ART. 4, COMMA 1, LETTERE A), B), C), D), H) E M). L’art. 4, comma 1, della legge individua una serie di interventi edilizi eseguibili senza necessità di ottenere alcun titolo abilitativo, in quanto ritenuti ricompresi tra quelli indicati all’art. 6, comma l, del d.P.R. 6 giugno 2001, n. 380, recante «Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia edilizia (Testo A)».
La lettera a) è relativa ai «movimenti di terra strettamente necessari alla rimodellazione di strade di accesso e aree di pertinenza degli edifici esistenti, sia pubblici che privati, purché non comportino realizzazione di opere di contenimento e comunque con riporti o sterri complessivamente di altezza non superiore a metri 1,00».
La lettera b) consente, negli stessi limiti previsti dalla lettera a), la «rimodellazione del terreno anche per aree di sosta nei limiti indicati alla lettera a), che siano contenute entro l’indice di permeabilità ove stabilito dallo strumento urbanistico comunale, ivi compresa la realizzazione di intercapedini interamente interrate».
La lettera c) è relativa alla «realizzazione di rampe e pedane per l’abbattimento e superamento delle barriere architettoniche per dislivelli inferiori a metri 1,00».
La lettera d) non prevede l’obbligo di presentare la cil per gli interventi consistenti nella realizzazione di «aree ludiche senza fini di lucro e gli elementi di arredo delle aree pertinenziali degli edifici senza creazione di volumetria e con esclusione delle piscine”.
La lettera h), nel combinato disposto con l’art. 5, commi l e 2, esclude dall’obbligo di presentare la comunicazione di inizio dei lavori asseverata da un tecnico abilitato (cosiddetta cila) «le opere interne a singole unità immobiliari, ivi compresi l’eliminazione, lo spostamento e la realizzazione di aperture e pareti divisorie interne che non costituiscono elementi strutturali, sempre che non comportino aumento del numero delle unità immobiliari o implichino incremento degli standard urbanistici».
La lettera m) è relativa alle «opere necessarie a consentire lavorazioni eseguite all’interno di locali chiusi, anche comportanti modifiche nell’utilizzo dei locali adibiti a esercizio d’impresa».
ART. 6, COMMA 2. La disposizione regionale - art. 6, commi l, lettere c) e g), e 2 - consente di realizzare mediante segnalazione certificata di inizio attività (SCIA), invece che tramite permesso di costruire, o denuncia di inizio attività (DIA) alternativa al permesso di costruire, gli interventi «di ristrutturazione edilizia», «di demolizione parziale e integrale di manufatti edilizi», nonché quelli «di cui all’articolo 22, comma 3, del d.P.R. n. 380/2001».
ARTICOLO 9. Una parte di questa disposizione regionale prevede che il Comune «può autorizzare a titolo temporaneo interventi edilizi» riguardanti opere pubbliche o di pubblico interesse e attività produttive, «ancorché difformi dalle previsioni degli strumenti urbanistici comunali adottati o approvati, destinati al soddisfacimento di documentate esigenze di carattere improrogabile e transitorio non altrimenti realizzabili».
ARTICOLO 12. L’art. 12 riguarda la possibilità di concedere deroghe all’osservanza delle norme tecniche di costruzione nelle zone considerate sismiche.