È pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale n.303 del 30 dicembre 2023 la Legge 30 dicembre 2023, n. 214 - Legge annuale per il mercato e la concorrenza 2022, in vigore dal 31 dicembre scorso.
L'articolo 21 della suddetta legge differisce il termine per la revisione del Regolamento recante individuazione degli interventi esclusi dall'autorizzazione paesaggistica o sottoposti a procedura autorizzatoria semplificata, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 13 febbraio 2017, n. 31 (in vigore dal 6 aprile 2017).
Ricordiamo che l'articolo 26, comma 13, della legge 5 agosto 2022, n. 118 (Legge annuale per il mercato e la concorrenza 2021) stabiliva quanto segue: “13. Entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge sono adottate disposizioni modificative e integrative del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 13 febbraio 2017, n. 31, al fine di ampliare e precisare le categorie di interventi e opere di lieve entità e di operare altre semplificazioni procedimentali, individuando ulteriori tipologie di interventi non soggetti ad autorizzazione paesaggistica oppure sottoposti ad autorizzazione paesaggistica semplificata, nonché al fine di riordinare, introducendo la relativa disciplina nell'ambito del predetto regolamento, le fattispecie di interventi soggetti a regimi semplificati introdotte mediante norme di legge”.
Il citato art. 21 della Legge annuale per il mercato e la concorrenza 2022 dispone che “All'articolo 26, comma 13, della legge 5 agosto 2022, n. 118, le parole: «Entro centottanta giorni» sono sostituite dalle seguenti: «Entro ventiquattro mesi».”
Dunque, entro 24 mesi dalla data del 27 agosto 2022 (data di entrata in vigore della legge annuale per il mercato e la concorrenza 2021, ad eccezione dell'art. 31 che è entrato in vigore l'1/1/2023) “sono adottate disposizioni modificative e integrative del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 13 febbraio 2017, n. 31, al fine di ampliare e precisare le categorie di interventi e opere di lieve entità e di operare altre semplificazioni procedimentali, individuando ulteriori tipologie di interventi non soggetti ad autorizzazione paesaggistica oppure sottoposti ad autorizzazione paesaggistica semplificata, nonché al fine di riordinare, introducendo la relativa disciplina nell'ambito del predetto regolamento, le fattispecie di interventi soggetti a regimi semplificati introdotte mediante norme di legge”.