Con il parere n. 1824 pubblicato il 1 settembre 2016 (IN ALLEGATO), il Consiglio di Stato - Sezione consultiva atti normativi - ha espresso avviso favorevole, con alcune osservazioni e proposte di correttivi, sullo schema di decreto del Presidente della Repubblica - proposto dal Ministero per i beni culturali - recante “individuazione degli interventi esclusi dall’autorizzazione paesaggistica o sottoposti a procedura autorizzatoria semplificata, ai sensi dell’art. 12 del decreto-legge 31 maggio 2014, n. 83, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 luglio 2014, n. 106, come modificato dall’art. 25 del decreto-legge 12 settembre 2014, n. 133, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 novembre 2014, n. 164”.
Tale schema di decreto è finalizzato a “liberalizzare”, seppur parzialmente, la materia delle autorizzazioni paesaggistiche, attraverso l’individuazione puntuale degli interventi “paesaggisticamente irrilevanti o di lieve entità non soggetti ad autorizzazione paesaggistica”, ai sensi dell’art. 149 del d. lgs. n. 42 del 2004 (Codice dei beni culturali e del paesaggio), e di quelli “di lieve entità” sottoposti alla procedura autorizzatoria semplificata individuata dal medesimo decreto, già elencati - in ossequio a quanto previsto dall’art. 146, comma 9 del citato Codice - dal d. P.R. n. 139 del 2010, che viene abrogato e sostituito dal presente regolamento.
Il succitato decreto costituisce, dunque, un “regolamento di delegificazione e…di semplificazione” che - sulla base del principio secondo cui deve ritenersi “libero tutto ciò che attiene alla fisiologia ordinaria della dinamica vitale dell’organismo (edilizio o naturale) che costituisce l’oggetto della tutela paesaggistica” - si pone l’obiettivo di “snellire il peso burocratico sulle iniziative dei privati, cittadini e imprese, e di restituire efficienza ed efficacia all’azione amministrativa” in un ambito, quello della tutela paesaggistica, particolarmente delicato in considerazione del rilievo costituzionale degli interessi pubblici sottesi a tale materia.
Per quanto concerne il contenuto dello schema in esame, il medesimo si compone di 20 articoli, suddivisi in tre Capi - ovvero il Capo I (“Disposizioni generali”), il Capo II (“Procedimento autorizzatorio semplificato”) ed il Capo III (“Norme finali”) - e di 4 allegati.
IL PARERE DEL CONSIGLIO DI STATO. Il decreto si pone l’obiettivo di snellire il peso burocratico sulle iniziative dei privati, cittadini e imprese, e di restituire efficienza ed efficacia all’azione amministrativa in un ambito, quale quello della tutela paesaggistica, particolarmente delicato per la rilevanza costituzionale degli interessi pubblici coinvolti.
Il Consiglio di Stato, tra le osservazioni formulate, ha precisato che qualora occorrano sia un’autorizzazione paesaggistica che un permesso di costruzione e c'è disaccordo tra le amministrazioni rispettivamente competenti, è convocata una conferenza di servizi; e che in ogni caso è fatta salva, ove occorrente, la distinta autorizzazione da rilasciare a tutela dei beni di interesse storico, artistico o archeologico.
Infine il Consiglio di Stato ha osservato che anche per gli interventi “liberalizzati”, le disposizioni del decreto hanno immediata applicazione per le regioni a statuto ordinario, laddove le regioni a statuto speciale e le province autonome di Trento e Bolzano hanno l’obbligo di darvi attuazione con proprie disposizioni, secondo i principi statutari.