L'istante residente in Italia è comproprietario di un fabbricato, costituito da due unità immobiliari di categoria A/3, confinante con altri edifici ed intende effettuare interventi di consolidamento sismico dell'edificio.
L'immobile, ubicato in zona omogenea R1 (nuclei antichi - centro storico), ha le caratteristiche di una unità strutturale (US), come definita nel § 8.7.1 delle NTC 2018 con "strutture in continuità dalle fondazioni al tetto" e gli interventi di consolidamento sismico riguardano l'intero edificio, che comunque fa parte di un aggregato edilizio più ampio.
L'istante riferisce che gli edifici confinanti con l'immobile di sua proprietà sono già stati ristrutturati e consolidati negli anni passati mentre l'edificio in esame attualmente costituisce la struttura più debole dell'intero aggregato edilizio.
Considerato che l'unità immobiliare oggetto di ristrutturazione è sita in un centro storico, l'istante chiede se può fruire del Superbonus di cui all'articolo 119 del decreto legge 19 maggio 2020, n. 34 (c.d. "decreto Rilancio") sebbene gli interventi siano limitati alla singola unità strutturale come definita dalle NTC 2018 e non vengano eseguiti sulla base di un "progetto unitario", che coinvolga tutti gli edifici contigui all'immobile.
Nella Risposta n. 630/2021 pubblicata oggi 28 settembre, l'Agenzia delle entrate osserva che “nel caso di specie, in cui l'Istante risulta essere comproprietario di un edificio sito in un centro storico, fermo restando che sono agevolabili esclusivamente gli interventi, in quanto finalizzati alla messa in sicurezza statica o alla riduzione del rischio sismico degli edifici, realizzati sulle parti strutturali dell'intero edificio (cfr., da ultimo, la circolare n. 7/E del 25 giugno 2021), nell'ambito della fattispecie rappresentata spetterà al professionista incaricato valutare, sulla base dei chiarimenti forniti dalla Commissione Consultiva per il monitoraggio dell'applicazione del D.M. 28 febbraio 2017, n. 58, e delle linee guida ad esso allegate, se gli interventi antisismici prospettati possiedano i requisiti per essere considerati "interventi di riparazioni o locali", l'individuazione di una "unità strutturale" secondo le NTC 2018 (§ 8.7.l) ed ogni valutazione in merito alla possibilità di redigere progetti di intervento su una porzione di edificio in autonomia rispetto all'edificio considerato nella sua interezza.
Al ricorrere di tali presupposti e nel rispetto di tutte le ulteriori condizioni, limiti ed adempimenti previsti dalla normativa di riferimento (aspetti che non costituiscono oggetto del presente quesito), l'Istante per i suddetti interventi finalizzati alla riduzione del rischio sismico sulle parti strutturali dell'edificio in cui sono situate le due unità immobiliari A/3, avrà diritto a fruire del Superbonus di cui all'articolo 119, comma 4, del decreto legge 19 maggio 2020, n. 34”.
Il testo completo della Risposta n. 630/2021 è disponibile in allegato.