“Sulla questione se l'art. 1669 c.c. trovi applicazione anche alle ristrutturazioni immobiliari, ovvero solo nelle ipotesi di nuove costruzioni e di ricostruzione o costruzione di una nuova parte dell'immobile, era emerso nella giurisprudenza di legittimità un contrasto che ha trovato composizione con la sentenza delle Sezioni Unite n. 7756 del 2017, la quale ha enunciato il seguente principio di diritto: < L'art. 1669 c.c. è applicabile, ricorrendone tutte le altre condizioni, anche alle opere di ristrutturazione edilizia e, in genere, agli interventi manutentivi o modificativi di lunga durata su immobili preesistenti, che (rovinino o) presentino (evidente pericolo di rovina o) gravi difetti incidenti sul godimento e sulla normale utilizzazione del bene, secondo la destinazione propria di quest'ultimo>.”
Lo ha ricordato la seconda sezione civile della Corte di cassazione nell'ordinanza n.11840/2020 pubblicata il 18 giugno.
Nel caso esaminato in questa recentissima ordinanza, la Cassazione, nell'esercizio dei poteri spettanti al giudice del merito, ha ritenuto “essere state accertate nelle opere realizzate, attraverso gli espletati accertamenti tecnici d'ufficio, gravi difetti nelle opere appaltate, tali da comprometterne la funzionalità e pregiudicare il godimento dell'immobile sì da richiedere un nuovo intervento di ristrutturazione e adeguamento sismico previa demolizione delle stesse opere già realizzate. Pertanto, alla luce del principio espresso dalla illustrata sentenza delle Sezioni Unite n. 7756 del 2017, non vi è dubbio sull'applicabilità, nella specie, dell'art. 1669 c.c.”.
In allegato l'ordinanza della Cassazione