Installazioni, modifiche e verifiche di ascensori: l’aliquota Iva dipende dalla finalità. Se le opere mirano ad abbattere le barriere architettoniche, a facilitare l’accesso alle persone con difficoltà motorie o a garantire la sicurezza degli impianti l’aliquota è quella ridottissima del 4 per cento. Quando invece si tratta solo di interventi di manutenzione straordinaria, l’aliquota sale al 10 per cento. In altri casi, poi, l’Iva è ordinaria. Sono, in estrema sintesi, i principali chiarimenti forniti dall’Agenzia delle Entrate con la consulenza giuridica n. 18/2019.
I QUATTRO QUESITI. Un’associazione ha chiesto all’amministrazione finanziaria quale aliquota Iva si applica:
1. all’“installazione di ascensori in edifici esistenti a prevalente destinazione abitativa”, tenendo conto che tale operazione attualmente “è fatturata in alcuni casi applicando l’aliquota del 4% all’intero importo, considerandola un appalto finalizzato all’abbattimento delle barriere architettoniche, in altri casi applicando il meccanismo del «bene significativo» quindi con aliquota mista 10%/22%”
2. agli “interventi di modifica degli impianti finalizzati al miglioramento dell’accessibilità da parte delle persone costrette nelle sedie a ruote (allargamento della cabina, inserimento di porte automatiche al posto di quelle manuali, miglioramento della precisione di fermata, etc.) (…)”
3. all’“esecuzione delle operazioni di verifica di sicurezza richieste dagli enti incaricati dell’espletamento delle verifiche periodiche e straordinarie…”
4. ai canoni contrattuali per la disponibilità dell’impresa di manutenzione, a “garantire l’intervento anche nelle ore festive o notturne, come pure quelli relativi alla concessione in comodato d’uso da parte del manutentore della sim card atta a garantire il collegamento telefonico dei dispositivi di telesoccorso …”.
LE QUATTRO RISPOSTE. In relazione alla prima domanda, l’Agenzia distingue i due casi prospettati dall’associazione e, con il supporto di norme e propri documenti di prassi, chiarisce che se l’installazione dell’ascensore è effettuata nell’ambito di un appalto che prevede il superamento o l’eliminazione delle barriere architettoniche, alla prestazione si applica l’Iva al 4% (numero 41-ter), Tabella A, parte II, allegata al Dpr n. 633/1972).
Al di fuori di tale ipotesi, se l’intervento si configura semplicemente come manutenzione straordinaria, è soggetto a Iva con l’aliquota del 10% (articolo 7, comma 1, lettera b), della legge n. 488/1999) e, in questo caso, per determinare la base imponibile è necessario fare riferimento alla disciplina dei beni di valore significativo (Dm del 29 dicembre 1999). In proposito, l’Agenzia richiama la circolare n. 15/2018, con la quale ha precisato tra l’altro che, nell’ambito degli interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria, “il bene significativo fornito nell’ambito della prestazione resta soggetto interamente all’aliquota nella misura del 10 per cento se il suo valore non supera la metà di quello dell’intera prestazione. Se, invece, il valore del bene significativo supera tale limite, l’aliquota nella misura del 10 per cento si applica al bene solo fino a concorrenza della differenza tra il valore complessivo dell’intervento di recupero e quello dei beni significativi. Sul valore residuo del bene significativo trova applicazione l’aliquota nella misura ordinaria”.
Sul rifacimento o l’adeguamento degli ascensori alle esigenze delle persone con difficoltà motorie e/o sensoriali, oggetto del secondo quesito, l’Agenzia afferma che si devono considerare opere dirette all’eliminazione delle barriere architettoniche (circolare n. 57/1998), di conseguenza l’aliquota Iva è al 4 per cento.
La soluzione al terzo quesito è scritta, invece, nella circolare n. 71/2000: in quell’occasione l’amministrazione ha chiarito che l’aliquota del 10% (articolo 7, comma 1, lettera b), della legge n. 488/1999) è applicabile anche “alle prestazioni di manutenzione obbligatoria, previste per gli impianti elevatori e per quelli di riscaldamento, consistenti in verifiche periodiche e nel ripristino della funzionalità, compresa la sostituzione delle parti di ricambio (…) in caso di usura, a fronte delle quali vengono corrisposti canoni annui”. In sostanza, le verifiche periodiche ordinarie, ma anche quelle straordinarie tese alla rimozione delle cause che hanno determinato l’eventuale esito negativo della verifica periodica, rispondono all’esigenza di garantire la piena funzionalità e sicurezza degli impianti in questione.
In merito ai servizi relativi alla disponibilità dell’impresa di manutenzione a garantire l’intervento anche nelle ore festive e notturne, nonché quelli relativi alla fornitura in comodato d’uso di una sim card per il collegamento telefonico dei dispositivi di telesoccorso installati negli impianti, cioè le prestazioni descritte nel quarto e ultimo quesito, l’Agenzia fa notare che questi servizi non sono riconducibili a prestazioni di manutenzione obbligatoria. Si tratta, infatti, di servizi eventuali e ulteriori rispetto a quelli oggetto del contratto di manutenzione ordinaria degli ascensori. Pertanto, su tali prestazioni, niente Iva agevolata.
Infine, sempre in risposta a un’ulteriore perplessità dell’associazione istante in merito alle eventuali ritenute da operare sui corrispettivi dovuti dal condominio all’appaltatore, l’Agenzia arriva alla conclusione che:
- i corrispettivi relativi alle verifiche (articoli 13 e 14, Dpr n. 162/1999), relative agli impianti elevatori installati in fabbricati a prevalente destinazione abitativa privata debbano essere assoggettati alla ritenuta del 4 per cento a titolo di acconto dell’imposta sul reddito … in quanto relativi a interventi di manutenzione o ristrutturazione dell’edificio condominiale
- i corrispettivi relativi alla disponibilità dell’impresa di manutenzione a garantire l’intervento anche nelle ore festive e notturne, nonché quelli relativi alla concessione in comodato di una sim card atta a garantire il collegamento telefonico dei dispostivi di telesoccorso, non siano soggetti a ritenuta d’acconto, atteso che tali somme non sono corrisposte in relazione a interventi di manutenzione o ristrutturazione dell’edificio condominiale, ma costituiscono il controvalore di ulteriori ed eventuali obbligazioni assunte dall’impresa che cura la manutenzione. (fonte: FiscoOggi)
In allegato la Risposta n. 18/2019