Sono state effettuate delle spese per un intervento di manutenzione ordinaria così come previsto dall’articolo 3, comma 1, lettera a) del D.P.R. n. 380/2001 (T.U. edilizia) su parti comuni del condominio di cui fa parte una unità immobiliare che dopo il decesso del proprietario risulta in comproprietà tra figlio e coniuge superstite che vi abita. L’amministratore ha mandato la dichiarazione prevista per poter operare le detrazioni di cui all’articolo 16-bis TUIR a nome di entrambi gli eredi. I pagamenti li ha fatti la madre mediante bonifici tratti dal un conto corrente cointestato con il figlio: ha la madre stessa titolo per portare in detrazione la spesa al 100%?
Rubrica a cura di AGEFIS©, Associazione Geometri Fiscalisti. www.agefis.it @AGEFIS_asso
I soggetti che possono usufruire delle detrazioni previste dall’articolo 16-bis TUIR per i lavori di recupero edilizio su parti comuni di edifici ad uso abitativo costituti in condominio sono:
- i proprietari o nudi proprietari
- i familiari conviventi del possessore o detentore
- i titolari di un diritto reale di godimento (usufrutto, uso, abitazione o superficie)
- i locatari o comodatari
- i soci di cooperative divise o indivise
- gli imprenditori individuali, per gli immobili non rientranti fra i beni strumentali o merce
- i soggetti indicati nell’articolo 5 del Tuir che producono redditi in forma associata (società semplici, in nome collettivo, in accomandita semplice e soggetti a questi equiparati, imprese familiari), alle stesse condizioni previste per gli imprenditori individuali.
Nel caso in cui ci si trovi in presenza di più soggetti che hanno potenzialmente diritto a godere delle detrazioni fiscali derivanti dalle spese sostenute per l’esecuzione di interventi di manutenzione su parti comuni del condominio, le uniche fra queste che effettivamente ne potranno beneficiare saranno quelle che hanno sostenuto direttamente le spese per i lavori. Nel caso di specie quindi la madre ha pienamente diritto alla detrazione per intero se il figlio non intende usufruirne. A questo scopo è sufficiente che la contribuente provveda ad indicare sulla ricevuta che l’amministratore avrà provveduto ad emettere di aver sostenuto lei per intero la spesa. In caso di detrazioni condominiali, infatti, fa testo solo questo documento oltre alla delibera dell’assemblea di ripartizione della spesa. In questo senso si è infatti espressa la Suprema Corte di Cassazione con la sentenza n. 4094 del 14 marzo 2012 secondo cui
"la Legge n. 449 del 1997, articolo 1, contenente disposizioni tributarie per gli interventi di recupero del patrimonio edilizio, contempla la qui dedotta possibilità di detrazione di una quota (ratione temporis, 36%) delle spese all’uopo sostenute (finanche in condominio), ma rinvia, nel comma 3, a un successivo D.M. (nel concreto il D.M. 18 febbraio 1998, n. 41) la fissazione delle modalità di attuazione delle disposizioni di cui ai commi 1 e 2, nonchè le procedure di controllo, da effettuare anche mediante l’intervento di banche o della società Poste Italiane Spa, in funzione del contenimento del fenomeno dell’evasione fiscale e contributiva, ovvero mediante l’intervento delle aziende unità sanitarie locali, in funzione dell’osservanza delle norme in materia di tutela della salute e della sicurezza sul luogo di lavoro e nei cantieri, previste dai D.Lgs. 19 settembre 1994, n. 626, e D.Lgs. 14 agosto 1996, n. 494, e successive modificazioni ed integrazioni, prevedendosi in tali ipotesi specifiche cause di decadenza dal diritto alla detrazione (Cass. 14 marzo 2012 n. 4094)". "Il decreto ministeriale", proseguono i Supremi Giudici, "all’articolo 1 a sua volta stabilisce (comma 3) che i soggetti che ai fini dell’imposta sul reddito delle persone fisiche intendono avvalersi della detrazione d’imposta sono tenuti, tra l’altro, e per quanto rileva, a eseguire i pagamenti mediante bonifico bancario dal quale risulti la causale del versamento, il codice fiscale del beneficiario della detrazione ed il numero di partita IVA ovvero il codice fiscale del soggetto a favore del quale il bonifico è effettuato. E l’articolo 4 espressamente prevede che la detrazione non è riconosciuta in caso di: (..); b) effettuazione di pagamenti secondo modalità diverse da quelle previste dall’art. 1, comma 3, limitatamente a questi ultimi. Tali condizioni si applicano, con i necessari adattamenti, anche alle opere eseguite su parti comuni di edifici in condominio, ferma l’esecuzione delle relative attestazioni da parte dell’amministratore, in tal caso, infatti, in luogo della documentazione che il contribuente ha l’obbligo di conservare ed esibire a richiesta dell’amministrazione, è ammessa l’utilizzazione di una certificazione dell’amministratore del condominio, che attesti di avere adempiuto agli obblighi previsti e che indichi la somma di cui il contribuente può tenere conto ai fini della detrazione".