Nell’ambito di un intervento di manutenzione straordinaria di un immobile ad uso abitativo (non prima casa), nel caso di acquisto diretto di “beni finiti”, ad esempio prodotti per impianto elettrico, si può beneficiare dell’aliquota Iva ridotta del 10% da parte del rivenditore? Oppure, per usufruire di tale agevolazione, è necessario che il rivenditore fatturi alla ditta o al prestatore d’opera che esegue i lavori?
risponde Fisco Oggi
In linea generale per gli interventi di recupero del patrimonio edilizio è possibile usufruire dell’aliquota Iva ridotta al 10%. Questa agevolazione si applica, tuttavia, sulle prestazioni dei servizi resi dall’impresa che esegue i lavori e, solo in alcuni casi, sulla cessione dei beni.
Quando sulle unità immobiliari abitative (anche non prima casa) si realizzano interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria, come nel caso esposto nel quesito, l’Iva ridotta al 10% è prevista sulle prestazioni di servizi (Tabella A – parte III – 127-duodecies allegata al Dpr n. 633/1972). Sui beni, invece, l’aliquota agevolata si applica solo se ceduti nell’ambito del contratto di appalto. Non spetta, pertanto, sull’acquisto effettuato direttamente dal committente o quando i beni sono forniti da un soggetto diverso da quello che esegue i lavori.
Si ricorda, infine, che nel caso in cui l’appaltatore fornisca anche beni “di valore significativo” (cioè i beni che sono stati individuati dal Dm 29 dicembre 1999) l’Iva ridotta si applica soltanto sulla differenza tra il valore complessivo della prestazione e quello dei beni stessi.