Con il decreto ministeriale del 6 ottobre 2021 il Mise ha approvato il modello di comunicazione e i termini di invio della comunicazione sugli investimenti effettuati in beni Industria 4.0 (o Transizione 4.0) per ciascun periodo d'imposta agevolabile. Questo in base alle disposizioni contenute nell'art. 1, co. 1059, della legge n. 178/2020 (legge di bilancio 2021).
La comunicazione per investimenti 4.0 è obbligatoria e va inviata in formato elettronico tramite Pec all’indirizzo benistrumentali4.0@per.mise.gov.it. In particolare la comunicazione deve essere presentata entro il 31 dicembre 2021 per gli investimenti che ricadono nell'ambito di applicazione della legge n. 160/2019 (legge di Bilancio 2020), ossia quelli effettuati dal 1° gennaio 2020 e fino al 15 novembre 2020, ovvero anche per quelli effettuati dal 16 novembre 2020 e fino al 30 giugno 2021 per i quali alla data dal 15 novembre 2020 sia stato pagato un acconto almeno del 20% e vi sia stata la conferma dell'ordine; ed entro il termine di presentazione del modello Redditi riferito al periodo d'imposta in cui sono stati effettuati gli investimenti per quelli effettuati in base alle disposizioni della legge n. 178/2020 (legge di Bilancio 2021).
Tuttavia, secondo quanto previsto dal decreto Mise (art. 1, comma 5) l'eventuale omesso invio della comunicazione non comporta la perdita dell'agevolazione del credito d'imposta né determina controlli da parte dell'Amministrazione finanziaria. Le informazioni acquisite, infatti, sono utilizzate a scopi statistici, per monitorare l'andamento, la diffusione e l'efficacia degli incentivi alle imprese.
Franco Metta