di Franco Metta
Le maggiorazioni del credito d’imposta previste dalla legge di bilancio (178/2020) per investimenti in R&S, innovazione tecnologica, design e innovazione estetica decorrono dalla data di entrata in vigore della legge, quindi dal 1 gennaio 2021. Non sono, né possono avere, effetti retroattivi. Il chiarimento è contenuto nella risposta n. 323 dell’Agenzia delle Entrate del 10 maggio 2021 (IN ALLEGATO).
Va da sé quindi che per gli investimenti sostenuti nel 2020 e sempre nello stesso ambito valgono le aliquote fissate dalla legge di bilancio del 2020 (160/2019). Facciamo qualche esempio: per le spese di ricerca e sviluppo l’aliquota è passata dal 12 al 20% e il massimale di spesa da 3 a 4 milioni di euro; per innovazione tecnologica dal 6 al 10% con e limite da 1,5 a 2 milioni di euro; design e ideazione estetica dal 6 al 10% e limite dal 1,5 a 2 milioni di euro. L’Agenzia conferma che la regola normale consente di applicare le aliquote maggiorate anche ai progetti di ricerca avviati negli anni precedenti, purché ovviamente le spese ammissibili siano state sostenute dal 1° gennaio 2021.
IN ALLEGATO, la Risposta 323/2021 dell’Agenzia delle Entrate