Il contribuente che ha presentato correttamente la richiesta del contributo a fondo perduto previsto dal decreto “Sostegni”, in caso di restituzione spontanea della somma perché non spettante, non dovrà versare alcuna sanzione se solo dopo l’erogazione della sovvenzione sono stati forniti chiarimenti sull’applicazione della norma contrastanti con il comportamento adottato del richiedente. È quanto precisa la risposta n. 581 dell’8 settembre 2021 dell'Agenzia delle entrate.
L’istante, lo scorso 21 aprile, ha inoltrato richiesta del contributo a fondo perduto previsto dal decreto “Sostegni” a favore dei titolari di partita Iva, residenti o stabiliti nel territorio dello Stato, che svolgono attività d'impresa, arte o professione o producono reddito agrario (articolo 1, Dl n. 41/2021). La somma gli è stata regolarmente accreditata il 27 aprile.
Successivamente l’amministrazione finanziaria, con la circolare n. 5 del 14 maggio 2021, ha chiarito che nella determinazione del fatturato 2019, rilevante ai fini dell’indennizzo, non doveva essere considerato, come fatto invece dall’istante, il valore derivante dall'estromissione dell'immobile strumentale dai beni dell'impresa.
Il contribuente intende restituire la somma indebitamente ricevuta e i relativi interessi, ma ritiene di non dover versare anche le sanzioni visto che la richiesta del contributo era stata correttamente presentata in base alla normativa e l’Agenzia, al momento dell’inoltro dell’istanza, non aveva ancora precisato che i valori dell'estromissione dell'immobile non dovevano essere conteggiati.
Il bonus in esame appartiene al pacchetto di contributi a fondo perduto, erogati direttamente dall’Agenzia delle entrate, adottati, a più riprese, per contenere la pandemia e aiutare le categorie produttive e le aree del territorio maggiormente danneggiate dall’emergenza Covid-19.
Le modalità attuative della misura in commento sono state definite con il provvedimento del 23 marzo 2021.
L’agevolazione riprende le caratteristiche dei precedenti contributi a fondo perduto introdotti con le stesse finalità e, di conseguenza, ne segue, in linea di massima, le regole.
In particolare, per quanto riguarda modalità di erogazione della sovvenzione, sanzioni, interessi e controlli, la norma rinvia alle disposizioni dell'articolo 25, commi da 9 a 14, del decreto “Rilancio”, in quanto compatibili.
Sull’applicazione dei contributi a fondo anti-Coronavirus l’Agenzia delle entrate ha fornito chiarimenti con le circolari n. 15/2020, n. 22/2020, n. 25/ 2020 e, da ultimo, con la n. 5/2021.
In materia di sanzioni, la circolare n. 25/2020 ha specificato, a proposito del cfp previsto dal Dl “Rilancio”, che, come stabilito dalla Statuto del contribuente (articolo 10, comma 3, legge n. 212/2000) le sanzioni non sono dovute in presenza di obiettive condizioni di incertezza sull’applicazione della norma. Niente sanzioni, chiarisce ancora la circolare, anche se il contribuente scopre di aver ricevuto indebitamente il contributo soltanto dopo la pubblicazione dei chiarimenti forniti con la circolare n. 22/2020. In tal caso la somma andrà restituita tempestivamente tramite F24, senza possibilità di compensazione, utilizzando i codici tributo e secondo le modalità indicati nella risoluzione n. 37/2020.
Tornando all’interpello in esame, come l’istante, l’Agenzia delle entrate richiama la circolare n. 5 dello scorso 14 maggio nella quale si legge che “L'assegnazione/estromissione dei beni immobili corrisponde, nell'ambito dei rapporti tra soci e società, a una distribuzione in natura del patrimonio della società stessa. Pertanto, diversamente da altre tipologie di operazioni assimilate ai fini fiscali alla cessione (ivi incluse le cessioni di immobili nei confronti di soci), le predette assegnazioni/estromissioni non sono ascrivibili tra le operazioni riconducibili alla nozione di fatturato di cui al comma 4, dell'articolo 1 del decreto sostegni. Alla luce di quanto appena descritto, seppure le operazioni qui in esame siano, ai fini delle imposte dirette, assimilabili alla cessione di beni ai soci e, in talune ipotesi, incluse nel campo di applicazione dell'IVA, gli importi derivanti dall'estromissione/assegnazione dei beni dell'impresa non risultano riconducibili alla nozione di fatturato di cui al comma 4, dell'articolo 1 del decreto sostegni”.
Ripercorrendo i tempi della vicenda l’Agenzia prende atto che l’istante ha richiesto e incassato il sostegno finanziario prima che fosse pubblicato il suddetto chiarimento. Nel presupposto, quindi, che l’errore del contribuente si risolva esclusivamente nell’aver incluso nel fatturato medio mensile il valore di un bene immobile estromesso/assegnato a sé stesso (trattandosi di una ditta individuale), l’amministrazione ritiene che, in applicazione dell’articolo 10 dello Statuto del contribuente, l’istante possa restituire il contributo comprensivo di interessi ma senza sanzioni.
La somma non spettante dovrà tornare allo Stato secondo le modalità previste dal provvedimento del 23 marzo 2021 ossia con versamento spontaneo tramite modello F24 utilizzando i codici tributo 8077 in riferimento al contributo indebitamente percepito, e 8078 con riferimento ai relativi interessi.