La maggiorazione relativa all'iperammortamento concernente il costo delle scaffalature autoportanti deve essere ripartita in base alla durata fiscale dell'ammortamento dell'immobile.
Lo ha precisato l'Agenzia delle Entrate nella Risposta n. 408 pubblicata il 10 ottobre 2019.
La suddetta conclusione, osserva l'Agenzia delle Entrate, è coerente sia con la ratio che con il tenore letterale del comma 4 dell'articolo 3-quater del decreto-legge n. 135 del 2018, che, nello stabilire, in deroga alle regole ordinarie, che "...il costo agevolabile dei magazzini automatizzati interconnessi ai sistemi gestionali di fabbrica, di cui all'allegato A annesso alla suddetta legge, si intende comprensivo anche del costo attribuibile alla scaffalatura asservita dagli impianti automatici di movimentazione", precisa espressamente che tale regola speciale vale "ai soli fini" della disciplina dell'iper ammortamento.
Pertanto, deve escludersi che l'applicazione di tale regola speciale - che comunque non comprende, è il caso di ricordare, il costo attribuibile agli altri elementi della costruzione indicati nella risoluzione n. 62/E del 2018 (opere di fondazione, eventuali divisori verticali e orizzontali, pareti di tamponamento e coperture) – possa estendersi ad altre discipline fiscali, quali quella dell'IMU o del reddito d'impresa.
In allegato la Risposta n. 408/2019