È disponibile sul sito internet dell’Agenzia delle Entrate, www.agenziaentrate.gov.it, la bozza di dichiarazione Irap da utilizzare per il periodo imposta 2016 con le relative istruzioni. Fanno il loro ingresso nel nuovo modello l’aumento della deduzione per i soggetti di minori dimensioni, l’esenzione dall’imposta per il settore agricolo e della pesca, l’estensione ai lavoratori stagionali della deduzione del costo residuo per il personale dipendente.
Esenzione per il settore agricolo e della pesca. Tra le novità viene prevista una generale disciplina di esonero dal tributo per i settori agricolo e della pesca. Sono stati eliminati, pertanto, dalla tabella delle aliquote Irap, i codici che consentivano l’inserimento dell’aliquota ridotta per il settore agricolo. Non sono più presenti, per lo stesso motivo, i campi nei quali il contribuente era tenuto a specificare il valore della produzione soggetto all’aliquota del settore agricolo.
Cresce la deduzione forfettaria per i soggetti di minori dimensioni. La legge di stabilità 2016 ha rideterminato l’entità delle deduzioni forfettarie; in particolare, è stato previsto un incremento di queste ultime con riferimento alle società in nome collettivo e in accomandita semplice (ed equiparate), alle persone fisiche esercenti attività commerciali, alle persone fisiche e alle società semplici esercenti arti e professioni. L’importo delle predette deduzioni è aumentato, a seconda degli scaglioni di valore della produzione, di 5 mila euro, di 3.750 euro, di 2.500 euro e di 1.250 euro.
Deduzione del costo residuo del personale dipendente anche per gli stagionali. La deduzione del costo residuo per il personale dipendente (pari alla differenza tra il costo complessivo per il personale dipendente con contratto a tempo indeterminato e le deduzioni spettanti per il medesimo), viene estesa anche ai lavoratori stagionali impiegati per almeno centoventi giorni per due periodi d’imposta, a decorrere dal secondo contratto stipulato con lo stesso datore di lavoro, nell’arco temporale di due anni a partire dalla data di cessazione del precedente contratto. La deduzione spetta nella misura del 70 per cento della differenza sopra citata.
Rettifiche/riprese di valore dei crediti per banche e assicurazioni. Per le banche e gli altri enti finanziari e per le imprese assicurative viene previsto che le rettifiche e le riprese di valore nette per deterioramento dei crediti (nel caso di banche) e le perdite, le svalutazioni e le riprese di valore nette per deterioramento dei crediti (nel caso di imprese di assicurazione) sono integralmente deducibili (o imponibili nel caso di riprese di valore) nel periodo d’imposta di iscrizione in bilancio; limitatamente al periodo d’imposta in corso al 31 dicembre 2015, le rettifiche, le perdite, le svalutazioni e le riprese di valore nette erano deducibili nella misura del 75 per cento del loro ammontare. L’eccedenza relativa al 2015, unitamente alle rettifiche e riprese di valore nette iscritte in bilancio dal periodo d’imposta in corso al 31 dicembre 2013 e non ancora dedotte, sono deducibili a partire dal periodo d’imposta in corso al 31 dicembre 2016. Per consentire l’indicazione di tale eccedenza sono stati previsti due appositi campi nella sezione II (banche ed altri soggetti finanziari) e nella sezione III (imprese di assicurazioni) del quadro IC.
Riflessi dell’eliminazione dell’area straordinaria nel conto economico. Il decreto legislativo n. 139/2015 ha modificato gli schemi di stato patrimoniale e di conto economico, intervenendo sugli articoli 2424 e 2425 del Codice Civile. Fra le variazioni apportate al conto economico, assume particolare rilevanza l’eliminazione dell’area straordinaria. Tutti i costi e i ricavi straordinari iscritti alle voci E20 e E21, rispettivamente proventi e oneri straordinari, dovranno essere riclassificati nell’ambito degli altri elementi di costo e di ricavo. Le plusvalenze e le minusvalenze derivanti dalla cessione di immobili che non costituiscono beni strumentali, precedentemente classificate tra i suddetti componenti straordinari, ma comunque rilevanti ai fini Irap, saranno contabilizzate nella voce A5 “altri ricavi e proventi” o B14 “oneri diversi di gestione” del conto economico. Essendo tali voci già ricomprese tra quelle rilevanti ai fini Irap sono stati eliminati dal modello i righi relativi alle plusvalenze e alle minusvalenze derivanti dalla cessione dei predetti beni.
Più tempo per l’invio della dichiarazione integrativa a favore. L’articolo 5 del decreto legge n. 193/2016, intervenendo sull’articolo 2, comma 8, del DPR n. 322/1998, estende il termine entro cui il contribuente può presentare la dichiarazione in proprio favore, equiparandola, sotto tale profilo, alla dichiarazione integrativa in favore dell’Amministrazione, ovvero entro i termini stabiliti dall’articolo 43 del DPR n. 600/1973. Per questo motivo, nel riquadro “Tipo di dichiarazione” del frontespizio è stata eliminata la casella “Dichiarazione integrativa a favore”, in quanto, nell’ipotesi di presentazione di una dichiarazione integrativa, non è più necessario segnalare se trattasi di integrativa a favore o a sfavore. Il nuovo termine si rende applicabile anche alle dichiarazioni integrative di annualità pregresse per le quali non siano ancora spirati i termini di decadenza per l’accertamento con la conseguente eliminazione della sezione XII “Errori contabili” del quadro IS.
L’articolo 5 del decreto legge n. 193/2016 stabilisce inoltre che nella dichiarazione relativa al periodo d’imposta in cui è presentata la dichiarazione integrativa a favore è indicato il credito derivante dal minor debito o dal maggiore credito risultante dalla dichiarazione integrativa. A tal fine è stata prevista una nuova sezione (la numero XVII) nel quadro IS del modello.