La Fondazione Studi dei Consulenti del Lavoro, con il parere n. 6 del 18 dicembre 2015, si occupa della sentenza 3 dicembre 2015, n. 24670 nella quale la Sezione VI civile della Corte Suprema di Cassazione, affronta, tra l’altro, la nota questione dell’assoggettamento dei professionisti all’imposta regionale sulle attività produttive (IRAP), esplosa a seguito della sentenza 15 maggio 2001, n. 156 con cui la Corte Costituzionale ha rilevato che “è tuttavia vero - come taluni rimettenti rilevano - che mentre l’elemento organizzativo è connaturato alla nozione stessa di impresa, altrettanto non può dirsi per quanto riguarda l’attività di lavoro autonomo, ancorché svolta con carattere di abitualità, nel senso che è possibile ipotizzare un’attività professionale svolta in assenza di organizzazione di capitali o lavoro altrui.
Ma è evidente che nel caso di un’attività professionale che fosse svolta in assenza di elementi di organizzazione – il cui accertamento, in mancanza di specifiche disposizioni normative, costituisce questione di mero fatto – risulterà mancante il presupposto stesso dell’imposta sulle attività produttive, per l’appunto rappresentato, secondo l’art. 2, dall’«esercizio abituale di un’attività autonomamente organizzata diretta alla produzione o allo scambio di beni ovvero alla prestazione di servizi », con la conseguente inapplicabilità dell’imposta stessa”.
LA VICENDA PROCESSUALE. La Fondazione Studi dei Consulenti del Lavoro riassume brevemente la vicenda processuale.
L’Agenzia delle Entrate emetteva nei confronti di un professionista un avviso di accertamento con cui accertava l’IRAP non dichiarata dal medesimo contribuente per gli anni 2004 e 2005.
I giudici tributari di prime cure respingevano il ricorso proposto dal contribuente, che proponeva appello dinanzi alla Commissione Tributaria Regionale della Lombardia. Quest’ultima rigettava l’appello interposto dal contribuente rilevando, rispetto all’IRAP accertata dall’Agenzia delle Entrate, che le spese esposte dal contribuente nella dichiarazione del proprio reddito professionale sono elevate, che «l’obsolescenza delle costose attrezzature tecniche non contraddice la consistente componente capitalistica dell'attività professionale del contribuente” e che “l’ammontare delle locazioni finanziarie costituisce una componente significativa di capitale, indipendentemente dal rapporto con i compensi”. In altre parole, ad avviso dei giudici tributari di seconde cure, il sostenimento di costi elevati costituisce un elemento di fatto idoneo di per sé a fare presumere che il professionista disponga di un’autonoma organizzazione.
Il contribuente proponeva ricorso per cassazione avverso la sentenza emessa dalla Commissione Tributaria Regionale della Lombardia deducendo, con riferimento alla ripresa IRAP, la violazione dell’art. 2, comma 1, primo periodo, del D.Lgs. 15 dicembre 1997, n. 446, in quanto la medesima Commissione ha “ritenuto di ravvisare il presupposto dell'autonoma organizzazione in indici che sono sintomatici della sola autorganizzazione, e cioè mezzi materiali idonei a costituire mero ausilio dell’ attività personale”.
La Suprema Corte di Cassazione, con la sentenza n. 24670 del 3 dicembre 2015, ha accolto il ricorso del professionista anche con riferimento all’IRAP, rilevando che la sussistenza dell’“autonoma organizzazione”, quale presupposto oggettivo dell’imposta, non può essere presunta dalla mera componente “capitalistica” del reddito professionale, rappresentata, nella fattispecie, “dal costo elevato delle attrezzature tecniche e delle locazioni finanziarie”.
LA PRESENZA DI ELEVATI COSTI SOSTENUTI DAL PROFESSIONISTA PER DISPORRE DI BENI STRUMENTALI NON GIUSTIFICA DI PER SÉ L’ASSOGGETTAMENTO ALL'IRAP. Ad avviso del Supremo Collegio, la presenza di elevati costi sostenuti dal professionista per disporre di beni strumentali non giustifica di per sé l’assoggettamento ad IRAP del lavoratore autonomo in quanto, come emerge ad un consolidato orientamento della stessa giurisprudenza di legittimità, “In tema di IRAP, anche alla stregua dell'interpretazione costituzionalmente orientata fornita dalla Corte costituzionale con la sentenza n. 156 del 2001, l’esistenza di un'autonoma organizzazione, che costituisce il presupposto per l’assoggettamento ad imposizione dei soggetti esercenti arti o professioni indicati dall’art. 49, comma primo, del DPR 22 dicembre 1986, n. 917, esclusi i casi di soggetti inseriti in strutture organizzative riferibili ad altrui responsabilità ed interesse, non dev’essere intesa in senso soggettivo, come auto-organizzazione creata e gestita dal professionista senza vincoli di subordinazione, ma in senso oggettivo, come esistenza di un apparato esterno alla persona del professionista e distinto da lui, risultante dall’aggregazione di beni strumentali e/o di lavoro altrui.
Essa è riscontrabile ogni qual volta il professionista si avvalga in modo non occasionale di lavoro altrui, o impieghi nell’organizzazione beni strumentali eccedenti, per quantità o valore, il minimo comunemente ritenuto indispensabile per l’esercizio dell’attività, costituendo indice di tale eccedenza, fra l’altro, l’avvenuta deduzione dei relativi costi ai fini dell’IRPEF o dell’IVA, ed incombendo al contribuente che agisce per il rimborso dell'imposta indebitamente versata l’onere di provare l’assenza delle predette condizioni” (Corte di Cassazione, sez. trib., sentenza 15 giugno 2010, n. 14379 e Corte di Cassazione, sez. trib., sentenza 16 febbraio 2007, n. 3673. In senso conforme, cfr., ex pluribus: Corte di Cassazione, sez. trib., sentenza 19 agosto 2015, n. 16941; Corte di Cassazione, sez. VI civile, ordinanza 24 dicembre 2014, n. 27394 e Corte di Cassazione, sez. trib., sentenza 17 ottobre 2014, n. 21989).
CONSULENTI DEL LAVORO: APPREZZABILE LA SOLUZIONE GIURIDICA FORNITA DALLA CASSAZIONE. Secondo la Fondazione Studi dei Consulenti del Lavoro, la soluzione giuridica fornita dalla Corte di Cassazione nella sentenza n. 24670 del 2015 è apprezzabile se si tiene conto che la funzione economica dell’IRAP è quella di colpire una capacità produttiva "impersonale ed aggiuntiva" rispetto a quella propria del professionista (determinata dalla sua cultura e preparazione professionale) e, quindi, di colpire un reddito che contenga una parte aggiuntiva di profitto, derivante dall’utilizzo di una struttura personale e materiale suscettibile di creare un valore aggiunto rispetto alla mera attività intellettuale supportata dagli strumenti indispensabili e di corredo al know-how del professionista.
Ecco perché il solo sostenimento di costi elevati per l’utilizzo di beni strumentali non può essere indice di autonoma organizzazione, ma occorre verificare se trattasi di beni strumentali che per qualità e quantità eccedono, secondo l’id quod plerumque accidit, il minimo indispensabile per l’esercizio dell’attività professionale anche senza autonoma organizzazione (cfr., ex pluribus: Corte di Cassazione, sez. trib., sentenza 6 marzo 2015, n. 4578; Corte di Cassazione, sez. trib., sentenza 27 febbraio 2015, n. 4060; Corte di Cassazione, sez. trib., sentenza 27 gennaio 2015, n. 1544 e Corte di Cassazione, sez. trib., sentenza 19 dicembre 2014, n. 26982).