Sentenze

Irap professionisti, l'ammortamento per beni strumentali non basta a provare l'autonoma organizzazione

Cassazione: anche una spesa consistente riferita all'acquisto di beni o servizi indispensabili per l'esercizio della professione può rilevarsi inidonea a significare l'esistenza del presupposto impositivo dell'autonoma organizzazione

martedì 19 gennaio 2016 - Redazione Build News

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Con la sentenza 573/2016 pubblicata il 15 gennaio, la quinta sezione civile della Cassazione ricorda che “l'art. 2 del d.lgs. n. 446 del 1997 prevede quale presupposto per l'applicazione dell'IRAP «l'esercizio abituale di una attività autonomamente organizzata diretta alla produzione o allo scambio di beni ovvero alla prestazione di servizi». La Corte costituzionale, con sentenza n. 156 del 21 maggio 2001, ha ritenuto legittima l'imposta in quanto non colpisce il lavoro autonomo in sé, ma la capacità produttiva che deriva dalla «autonoma organizzazione», non coincidente con l'autorganizzazione ma intesa come elemento impersonale ed aggiuntivo rispetto all'apporto del professionista”.

Alla luce di tale intervento “nella giurisprudenza di questa Corte si è consolidato il principio - dal quale il Collegio non ha motivo di discostarsi - secondo cui il requisito dell'autonoma organizzazione, il cui accertamento spetta al giudice di merito ed è insindacabile in sede di legittimità se congruamente motivato, ricorre quando il contribuente: a) sia, sotto qualsiasi forma, il responsabile dell'organizzazione e non sia quindi inserito in strutture organizzative riferibili ad altrui responsabilità ed interesse; b) impieghi beni strumentali eccedenti, secondo l'id quod pierumque accidit, il minimo indispensabile per l'esercizio dell'attività in assenza di organizzazione, oppure si avvalga in modo non occasionale di lavoro altrui”.

La Corte di cassazione ribadisce che “in generale, è soggetto passivo dell'imposta chi si avvalga, nell'esercizio dell'attività di lavoro autonomo, di una struttura organizzata in un complesso di fattori che per numero, importanza e valore economico siano suscettibili di creare un valore aggiunto rispetto alla mera attività intellettuale supportata dagli strumenti indispensabili e di corredo al suo know-how, con la conseguenza che può essere escluso il presupposto di imposta quando il risultato economico trovi ragione esclusivamente nella autorganizzazione del professionista o, comunque, quando l'organizzazione da lui predisposta abbia incidenza marginale e non richieda necessità di coordinamento”.

Nel caso di specie, “il giudice a quo ha fatto buon governo di tali principi escludendo che il requisito della «autonoma organizzazione», nei termini sopra illustrati, possa ricavarsi dai dati acquisiti in quanto espressivi di costi sostenuti negli anni di riferimento per collaborazioni di terzi aventi però carattere sporadico e per importi obiettivamente esigui”.

AMMORTAMENTI. Il riferimento agli ammortamenti per beni strumentali, precisa la suprema Corte, “è un dato comunque non decisivo e eccentrico rispetto al fondamento normativo dell'imposizione”. Infatti “anche una spesa consistente riferita all'acquisto di beni o servizi indispensabili per l'esercizio della professione può rilevarsi inidonea a significare l'esistenza del presupposto impositivo dell'autonoma organizzazione, tutte le volte in cui il capitale a tal fine investito non valga a rappresentare fattore aggiuntivo o moltiplicativo del valore rappresentato dalla mera attività intellettuale del professionista ma risulti ad essa asservito ai fini dell'acquisto di attrezzatura connaturata e indispensabile all'esercizio dell'attività medesima e come tale inidoneo ad assumere rilievo, quale fattore produttivo di reddito, distinguibile da quello rappresentato dalla stessa attività intellettuale e/o dalla professionalità del lavoratore autonomo”.

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